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BGE 83 I 337

Imposta per la difesa nazionale: 1. I profitti in capitale derivanti dall'alienazione di beni che compongono la sostanza sono soggetti all'imposta sul reddito quando sono conseguiti nell'esercizio di un'azienda avente obbligo di tenere una contabilità (art. 21 cp. 1 lett. d DIN). Il maggior valore che un elemento patrimoniale ha acquistatoprima che fosse compreso nel patrimonio aziendale non è preso in considerazione. Una cosa può, di massima, far parte del patrimonio aziendale solo quando sia la proprietà del titolare dell'azienda. 2. Computo dell'utile di liquidazione imponibile quando il venditore ha assunto l'azienda della moglie mentre questa ancora viveva con lui sotto il regime dell'unione di beni, ma ha acquistato in proprietà il fondo utilizzato per l'esercizio solo dopo la morte della moglie medesima.

16 novembre 2007·Volume 83·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

47. Urteil vom 29. November 1957 i.S. F. gegen Rekurskommission des Kantons Solothurn.

FR

Impôt pour la défense nationale: 1. Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation de biens composant la fortune sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont réalisés dans une entreprise astreinte à tenir des livres (art. 21 al. 1 lit. d AIN). La plus-value qu'un élément de la fortune a subie avant d'être compris dans la fortune commerciale n'entre pas en ligne de compte. En principe, une chose ne peut appartenir à la fortune commerciale que lorsqu'elle est dans la propriété du titulaire de l'exploitation. 2. Calcul du bénéfice de liquidation imposable lorsque le vendeur, qui avait repris l'affaire de sa femme alors qu'elle vivait avec lui sous le régime de l'union des biens, n'a cependant acquis la propriété des fonds utilisé pour l'exploitation qu'après la mort de sa femme.

IT

Imposta per la difesa nazionale: 1. I profitti in capitale derivanti dall'alienazione di beni che compongono la sostanza sono soggetti all'imposta sul reddito quando sono conseguiti nell'esercizio di un'azienda avente obbligo di tenere una contabilità (art. 21 cp. 1 lett. d DIN). Il maggior valore che un elemento patrimoniale ha acquistatoprima che fosse compreso nel patrimonio aziendale non è preso in considerazione. Una cosa può, di massima, far parte del patrimonio aziendale solo quando sia la proprietà del titolare dell'azienda. 2. Computo dell'utile di liquidazione imponibile quando il venditore ha assunto l'azienda della moglie mentre questa ancora viveva con lui sotto il regime dell'unione di beni, ma ha acquistato in proprietà il fondo utilizzato per l'esercizio solo dopo la morte della moglie medesima.

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BGE 83 I 337 — Swissrulings