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BGE 107 II 297

Art. 153 CC; soppressione della rendita; concubinato. L'art. 153 CC prevede la soppressione della rendita e non la sua sospensione; tale è l'effetto di questa disposizione anche laddove essa sia applicata per analogia ad un'unione di fatto assimilabile qualitativamente ad un nuovo matrimonio, di guisa che l'ex-moglie creditrice della rendita commette un manifesto abuso di diritto pretendendo il pagamento della rendita. La giurisprudenza determina le condizioni che permettono di assimilare la situazione di una donna che vive in concubinato a quella di una donna che sia passata a nuove nozze.

30 giugno 2014·Volume 107·II·Dossier: C.476/1980·1 visualizzazioni
DE

45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 juillet 1981 dans la cause M.B. contre D.B. (recours en réforme)

FR

Art. 153 CC; suppression de la rente; concubinage. L'art. 153 CC entraîne la suppression de la rente et non sa suspension; tel est aussi l'effet de cette disposition lorsqu'elle est appliquée par analogie à une union de fait que l'on peut assimiler qualitativement à une situation de remariage, de telle manière que l'épouse crédirentière commet un abus manifeste de droit en prétendant à la rente. La jurisprudence fixe les conditions qui permettent d'assimiler la situation d'une femme vivant en concubinage à celle d'une femme remariée.

IT

Art. 153 CC; soppressione della rendita; concubinato. L'art. 153 CC prevede la soppressione della rendita e non la sua sospensione; tale è l'effetto di questa disposizione anche laddove essa sia applicata per analogia ad un'unione di fatto assimilabile qualitativamente ad un nuovo matrimonio, di guisa che l'ex-moglie creditrice della rendita commette un manifesto abuso di diritto pretendendo il pagamento della rendita. La giurisprudenza determina le condizioni che permettono di assimilare la situazione di una donna che vive in concubinato a quella di una donna che sia passata a nuove nozze.

Vedi originale(bger.ch) →