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BGE 107 II 277

Vendite speciali di derrate alimentari (art. 1 cpv. 1, art. 2 LCSl, art. 4 cpv. 1 LC). 1. L'organizzazione di vendite speciali e la vendita ad un prezzo inferiore a quello praticato abitualmente non sono di per sè atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCSl (consid. 1). 2. Per valutare se un atto di concorrenza sia leale o no è irrilevante che esso provenga da un'impresa in posizione dominante sul mercato o da un'impresa di minore importanza (consid. 2). 3. Il prezzo fissato per una vendita speciale non è determinante per stabilire se si sia in presenza di una concorrenza sleale, salvo che siano date circostanze particolari che rendano l'operazione incompatibile con le regole della buona fede (consid. 3). 4. Nella fattispecie non è stato violato l'art. 1 cpv. 2 lett. a e b LCSl, poiché le vendite speciali non hanno comportato indicazioni inesatte o fallaci sulle capacità del loro autore, né una denigrazione delle prestazioni dei concorrenti (consid. 4). 5. Delimitazione degli ambiti nei quali la protezione del concorrente è garantita dalla legge sui cartelli e dalla legge sulla concorrenza sleale (consid. 5). 6. Nozione di "provvedimenti" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LC (consid. 6).

30 giugno 2014·Volume 107·II·Dossier: C.78/1980·1 visualizzazioni
DE

42. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Mai 1981 i.S. Schweiz. Verband der Lebensmittel-Detaillisten (Veledes) und Mitbeteiligte gegen Denner AG (Berufung)

FR

Ventes spéciales de denrées alimentaires (art. 1er al. 1 et 2 LCD, art. 4 al. 1 LCart). 1. L'organisation de ventes spéciales et la vente au-dessous du prix pratiqué habituellement ne sont pas en soi déloyales au sens de l'art. 1er al. 1 LCD (consid. 1). 2. Est sans pertinence, pour apprécier la loyauté d'un acte de concurrence, le fait qu'il émane d'une entreprise ayant une position de force sur le marché ou d'une entreprise de moindre importance (consid. 2). 3. Le prix fixé pour une vente spéciale n'est pas décisif pour déterminer s'il y a déloyauté, tant que n'interviennent pas de circonstances particulières rendant l'opération incompatible avec les règles de la bonne foi (consid. 3). 4. Pas de violation de l'art. 1er al. 2 lettres a et b LCD, les ventes spéciales organisées en l'espèce n'ayant impliqué ni tromperie sur les capacités de leur auteur ni dénigrement de l'activité des concurrents (consid. 4). 5. Délimitation des domaines dans lesquels la protection du concurrent est assurée par la loi sur les cartels et par la loi sur la concurrence déloyale (consid. 5). 6. Notion de "mesures" au sens de l'art. 4 al. 1 LCart (consid. 6).

IT

Vendite speciali di derrate alimentari (art. 1 cpv. 1, art. 2 LCSl, art. 4 cpv. 1 LC). 1. L'organizzazione di vendite speciali e la vendita ad un prezzo inferiore a quello praticato abitualmente non sono di per sè atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCSl (consid. 1). 2. Per valutare se un atto di concorrenza sia leale o no è irrilevante che esso provenga da un'impresa in posizione dominante sul mercato o da un'impresa di minore importanza (consid. 2). 3. Il prezzo fissato per una vendita speciale non è determinante per stabilire se si sia in presenza di una concorrenza sleale, salvo che siano date circostanze particolari che rendano l'operazione incompatibile con le regole della buona fede (consid. 3). 4. Nella fattispecie non è stato violato l'art. 1 cpv. 2 lett. a e b LCSl, poiché le vendite speciali non hanno comportato indicazioni inesatte o fallaci sulle capacità del loro autore, né una denigrazione delle prestazioni dei concorrenti (consid. 4). 5. Delimitazione degli ambiti nei quali la protezione del concorrente è garantita dalla legge sui cartelli e dalla legge sulla concorrenza sleale (consid. 5). 6. Nozione di "provvedimenti" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LC (consid. 6).

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BGE 107 II 277 — Swissrulings