Art. 3 cpv. 3 LAMI. Rifiuto di prestazioni quale sanzione per reticenza all'entrata nella cassa. Non viola colpevolmente il dovere di informare il candidato il quale tace indisposizioni sporadiche in buona fede considerate leggere e poco importanti e non già sintomi di una imminente malattia acuta (consid. 2 e 3). Art. 6bis LAMI. Nella misura in cui le disposizioni della cassa e il contratto di assicurazione collettiva non prevedono altrimenti il contraente di assicurazione è debitore delle quote dell'assicurazione collettiva (consid. 4).
39. Urteil vom 30. September 1980 i.S. F_________ gegen Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Art. 3 al. 3 LAMA. Refus de prestations à titre de sanction en cas de réticence commise lors de l'entrée dans la caisse: le candidat qui tait des indispositions sporadiques qu'il pouvait de bonne foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir pour des symptômes d'une maladie imminente aiguë, ne viole pas de manière fautive son devoir de renseigner (consid. 2 et 3). Art. 6bis LAMA. A défaut de règle contraire des dispositions internes des caisses ou des contrats d'assurance collective, c'est le preneur d'assurance qui est débiteur des cotisations de l'assurance collective (consid. 4).
Art. 3 cpv. 3 LAMI. Rifiuto di prestazioni quale sanzione per reticenza all'entrata nella cassa. Non viola colpevolmente il dovere di informare il candidato il quale tace indisposizioni sporadiche in buona fede considerate leggere e poco importanti e non già sintomi di una imminente malattia acuta (consid. 2 e 3). Art. 6bis LAMI. Nella misura in cui le disposizioni della cassa e il contratto di assicurazione collettiva non prevedono altrimenti il contraente di assicurazione è debitore delle quote dell'assicurazione collettiva (consid. 4).