Art. 4 e 28 LAI. Non è criticabile la prassi amministrativa secondo la quale - dato lo stesso danno alla salute - non può essere ritenuto nell'assicurazione per l'invalidità un tasso di invalidità superiore a quello riconosciuto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare. Limiti nell'applicazione del principio.
20. Auszug aus dem Urteil vom 4. Juni 1980 i.S. Di Biagio gegen Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Art. 4 et 28 LAI. N'est pas critiquable la pratique administrative d'après laquelle, pour la même atteinte à la santé, il n'y a pas lieu de retenir dans l'assurance-invalidité un taux d'invalidité plus élevé que celui reconnu par l'assurance-accidents obligatoire ou par l'assurance militaire. Limites de l'application de ce principe.
Art. 4 e 28 LAI. Non è criticabile la prassi amministrativa secondo la quale - dato lo stesso danno alla salute - non può essere ritenuto nell'assicurazione per l'invalidità un tasso di invalidità superiore a quello riconosciuto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare. Limiti nell'applicazione del principio.