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BGE 106 V 65

Art. 2 LAVS e 1 OAF. L'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria non impedisce al cittadino svizzero domiciliato all'estero, il cui salario è in parte versato da un datore di lavoro svizzero e in parte da uno straniero, d'assicurarsi facoltativamente per il reddito conseguito all'estero (consid. 2a). Art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS e convenzione franco-svizzera. Giusta il principio dell'affiliazione al luogo di lavoro stabilito nella convenzione, i cittadini svizzeri domiciliati in Francia e che vi esercitano esclusivamente l'attività lucrativa sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria anche per il reddito realizzato al servizio di un datore di lavoro svizzero (consid. 3a). Art. 2 cpv. 1 CC. Il principio della buona fede può giustificare la non restituzione di contributi soluti a torto (consid. 3b).

30 giugno 2014·Volume 106·V·Dossier: H 176/78·2 visualizzazioni
DE

15. Urteil vom 10. April 1980 i.S. Schwegler gegen Schweizerische Ausgleichskasse und Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen

FR

Art. 2 LAVS et 1 OAF. L'assujettissement à l'assurance obligatoire n'interdit pas à un ressortissant suisse domicilié à l'étranger, dont le salaire est versé en partie par un employeur suisse et en partie par un employeur étranger, de s'assurer facultativement pour le revenu réalisé à l'étranger (consid. 2a). Art. 1 al. 1 let. c LAVS et convention franco-suisse. Suivant le principe de l'affiliation au lieu de travail consacré par la convention, les citoyens suisses domiciliés en France qui exercent exclusivement dans ce pays une activité lucrative sont exemptés de l'assurance obligatoire, alors même que le revenu ainsi réalisé l'est au service d'un employeur suisse (consid. 3a). Art. 2 al. 1 CC. Le principe de la protection de la bonne foi peut justifier qu'on renonce au remboursement de cotisations payées à tort (consid. 3b).

IT

Art. 2 LAVS e 1 OAF. L'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria non impedisce al cittadino svizzero domiciliato all'estero, il cui salario è in parte versato da un datore di lavoro svizzero e in parte da uno straniero, d'assicurarsi facoltativamente per il reddito conseguito all'estero (consid. 2a). Art. 1 cpv. 1 lett. c LAVS e convenzione franco-svizzera. Giusta il principio dell'affiliazione al luogo di lavoro stabilito nella convenzione, i cittadini svizzeri domiciliati in Francia e che vi esercitano esclusivamente l'attività lucrativa sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria anche per il reddito realizzato al servizio di un datore di lavoro svizzero (consid. 3a). Art. 2 cpv. 1 CC. Il principio della buona fede può giustificare la non restituzione di contributi soluti a torto (consid. 3b).

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