Art. 112 CP. Assassinio. 1. La particolare perversità e la particolare pericolosità che consentono di qualificare un omicidio come assassinio sono condizioni alternative, non cumulative (consid. 1). 2. Le circostanze che permettono di determinare la particolare perversità o pericolosità dell'agente costituiscono soltanto indizi, che vanno valutati secondo criteri morali (consid. 2, 3). 3. Uccidere terzi innocenti per "punire" il proprio coniuge costituisce, anche in una grave situazione conflittuale, uno dei tratti caratteristici della perversità (consid. 4c). 4. L'intenzione di suicidarsi dopo compiuto il crimine, quando non sia l'espressione di un rimorso disperato, bensì della volontà di liberarsi con la violenza di una vita difficile, è una manifestazione d'egoismo compatibile con la perversità (consid. 4d).
85. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 octobre 1980 dans la cause Ministère public du Jura bernois contre F. (pourvoi en nullité)
Art. 112 CP. Assassinat. 1. La perversité particulière et le caractère particulièrement dangereux qui permettent de qualifier un meurtre d'assassinat sont des conditions alternatives, non cumulatives (consid. 1). 2. Les circonstances permettant de déterminer le caractère particulièrement pervers ou dangereux de l'auteur ne constituent que des indices, lesquels doivent encore être appréciés d'après des critères moraux (consid. 2 et 3). 3. Tuer des tiers innocents pour "punir" son conjoint, même dans le cadre d'une grave situation conflictuelle, constitue l'un des traits les plus caractéristiques de la perversité (consid. 4 litt. c). 4. L'intention de se suicider après le forfait, lorsqu'elle n'est pas le signe de remords désespéré, mais la volonté de se libérer par la violence d'une vie difficile, est une manifestation d'égoïsme compatible avec la perversité (consid. 4 litt. d).
Art. 112 CP. Assassinio. 1. La particolare perversità e la particolare pericolosità che consentono di qualificare un omicidio come assassinio sono condizioni alternative, non cumulative (consid. 1). 2. Le circostanze che permettono di determinare la particolare perversità o pericolosità dell'agente costituiscono soltanto indizi, che vanno valutati secondo criteri morali (consid. 2, 3). 3. Uccidere terzi innocenti per "punire" il proprio coniuge costituisce, anche in una grave situazione conflittuale, uno dei tratti caratteristici della perversità (consid. 4c). 4. L'intenzione di suicidarsi dopo compiuto il crimine, quando non sia l'espressione di un rimorso disperato, bensì della volontà di liberarsi con la violenza di una vita difficile, è una manifestazione d'egoismo compatibile con la perversità (consid. 4d).