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BGE 106 IV 338

Art. 64 CP. Il giudice può tener conto delle circostanze attenuanti ai sensi di questa disposizione nei limiti della pena stabilita dalla norma da lui applicata. Egli procederà secondo l'art. 65 CP soltanto allorquando ritenga di dover irrogare una pena inferiore al minimo previsto dalla norma applicabile (conferma della giurisprudenza). Ove le circostanze particolarmente spregevoli del reato (presa di ostaggi, attentati nei confronti di persone indeterminate, ecc.) tolgano importanza all'eventuale onorabilità dei motivi, il giudice può rifiutare qualsiasi attenuazione senza doversi pronunciare sull'esistenza dei motivi onorevoli (consid. 2).

30 giugno 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.430/1980·1 visualizzazioni
DE

84. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 novembre 1980 dans la cause Z. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)

FR

Art. 64 CP. Le juge peut tenir compte des circonstances atténuantes au sens de cette disposition dans le cadre légal de la répression prévue par la disposition qu'il applique. Ce n'est que s'il estime devoir descendre au-dessous du minimum prévu par la loi qu'il fera application de l'art. 65 CP (confirmation de jurisprudence). Là où les circonstances condamnables de l'infraction (prises d'otage, attentats à l'encontre de personnes indéterminées, etc.) rejettent dans l'ombre l'honorabilité - même admise - des mobiles, le juge peut refuser toute atténuation avant même de se prononcer sur l'existence des mobiles honorables (consid. 2).

IT

Art. 64 CP. Il giudice può tener conto delle circostanze attenuanti ai sensi di questa disposizione nei limiti della pena stabilita dalla norma da lui applicata. Egli procederà secondo l'art. 65 CP soltanto allorquando ritenga di dover irrogare una pena inferiore al minimo previsto dalla norma applicabile (conferma della giurisprudenza). Ove le circostanze particolarmente spregevoli del reato (presa di ostaggi, attentati nei confronti di persone indeterminate, ecc.) tolgano importanza all'eventuale onorabilità dei motivi, il giudice può rifiutare qualsiasi attenuazione senza doversi pronunciare sull'esistenza dei motivi onorevoli (consid. 2).

Vedi originale(bger.ch) →