Art. 40 CP; art. 3 CEDU; garanzia della libertà personale. Il trattamento e la guarigione di un detenuto devono aver luogo, in linea di principio, nel quadro dell'esecuzione, modificata nella misura necessaria, della pena. Un'eccezione si giustifica soltanto laddove una malattia sia di natura tale da comportare una completa incapacità, di durata indeterminabile o quanto meno lunga, di subire la carcerazione e la liberazione appaia cosi necessaria da far prevalere le esigenze del trattamento e della guarigione sugli scopi perseguiti dall'esecuzione della pena. In caso di reati gravi va tuttavia tenuto conto anche dell'accresciuto bisogno di protezione della collettività.
80. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 12. Dezember 1980 i.S. Walter Stürm gegen Direktion der Justiz des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 40 CP; art. 3 CEDH; garantie de la liberté personnelle. Le traitement et la guérison d'un prisonnier malade doivent être assurés en principe dans le cadre de l'exécution de la peine adaptée dans la mesure nécessaire. Une exception n'est possible que là où la maladie est d'une nature telle qu'elle entraîne une incapacité de subir l'incarcération complète et définitive ou tout au moins de longue durée et là où la mise en liberté apparaît à ce point nécessaire que les buts poursuivis par l'exécution de la peine doivent céder le pas aux exigences du traitement pour assurer la guérison. En cas de délit grave, il faut toutefois tenir compte du besoin accru de protection de la collectivité.
Art. 40 CP; art. 3 CEDU; garanzia della libertà personale. Il trattamento e la guarigione di un detenuto devono aver luogo, in linea di principio, nel quadro dell'esecuzione, modificata nella misura necessaria, della pena. Un'eccezione si giustifica soltanto laddove una malattia sia di natura tale da comportare una completa incapacità, di durata indeterminabile o quanto meno lunga, di subire la carcerazione e la liberazione appaia cosi necessaria da far prevalere le esigenze del trattamento e della guarigione sugli scopi perseguiti dall'esecuzione della pena. In caso di reati gravi va tuttavia tenuto conto anche dell'accresciuto bisogno di protezione della collettività.