Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP. 1. Contratto di lavoro: il gerente di un albergo che, contrariamente ad un accordo espresso o tacito o ad un uso commerciale, non rimette al proprio datore di lavoro i ristorni versati dai fornitori e li conserva per sé, commette obiettivamente un'appropriazione indebita (consid. 1, 2). 2. Commette altresì un'appropriazione indebita il lavoratore che conserva per sé, anziché rimetterle al datore di lavoro, le prestazioni versategli da un'assicurazione contro gli infortuni, benché il datore di lavoro non soltanto paghi i premi assicurativi, ma continui anche a versare al lavoratore la piena retribuzione durante la sua incapacità di lavoro (consid. 3).
66. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. Oktober 1980 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 140 ch. 1 al. 2 CP. 1. Contrat de travail: Le gérant d'un hôtel qui, au mépris d'une convention expresse ou tacite, voire de l'usage des affaires, ne remet pas à son employeur les ristournes consenties par les fournisseurs, mais les garde pour son usage personnel, commet objectivement un abus de confiance (consid. 1 et 2). 2. L'employé commet également un abus de confiance lorsqu'il garde par devers lui les prestations qui lui sont versées par une assurance accident, au lieu de les remettre à son employeur, lequel pourtant non seulement paie les primes de l'assurance, mais encore verse à son employé une pleine rétribution pendant la durée de son incapacité de travail (consid. 3).
Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP. 1. Contratto di lavoro: il gerente di un albergo che, contrariamente ad un accordo espresso o tacito o ad un uso commerciale, non rimette al proprio datore di lavoro i ristorni versati dai fornitori e li conserva per sé, commette obiettivamente un'appropriazione indebita (consid. 1, 2). 2. Commette altresì un'appropriazione indebita il lavoratore che conserva per sé, anziché rimetterle al datore di lavoro, le prestazioni versategli da un'assicurazione contro gli infortuni, benché il datore di lavoro non soltanto paghi i premi assicurativi, ma continui anche a versare al lavoratore la piena retribuzione durante la sua incapacità di lavoro (consid. 3).