Art. 133 CP. 1. La nozione di "partecipante" ai sensi di questa disposizione va intesa in modo ampio. La rissa sussiste tuttavia soltanto laddove si battano almeno tre persone. 2. Può essere punito in applicazione dell'art. 133 CP anche il partecipante che abbandoni la lotta prima che sia adempiuta la condizione obiettiva di punibilità. 3. Non occorre che la condizione obiettiva di punibilità sia adempiuta durante la rissa. È sufficiente che la lesione personale sia causata da violenze risultanti dall'animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dall'eccitazione a cui essa ha dato luogo.
64. Urteil des Kassationshofes vom 8. Mai 1980 i.S. Sch. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 133 CP. 1. La notion de "participant" au sens de cette disposition doit être comprise d'une manière large. Il ne saurait cependant y avoir de rixe que là où trois personnes au moins échangent des coups. 2. Même le participant qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité peut être puni en application de l'art. 133 CP. 3. Il n'est pas nécessaire que la condition objective de la punissabilité soit remplie pendant la rixe. Il suffit que la lésion corporelle soit causée par des violences découlant de l'esprit belliqueux échauffé par la rixe qui vient de se terminer et de l'excitation qu'elle a provoquée.
Art. 133 CP. 1. La nozione di "partecipante" ai sensi di questa disposizione va intesa in modo ampio. La rissa sussiste tuttavia soltanto laddove si battano almeno tre persone. 2. Può essere punito in applicazione dell'art. 133 CP anche il partecipante che abbandoni la lotta prima che sia adempiuta la condizione obiettiva di punibilità. 3. Non occorre che la condizione obiettiva di punibilità sia adempiuta durante la rissa. È sufficiente che la lesione personale sia causata da violenze risultanti dall'animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dall'eccitazione a cui essa ha dato luogo.