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BGE 106 IV 218

1. Art. 13 lett. c LCSl: Il fatto di dichiararsi fabbricante non implica l'uso di un titolo o di una denominazione professionale ai sensi di questa disposizione. Ove tale dichiarazione sia fallace e avvantaggi il suo autore, essa va valutata sotto il profilo dell'art. 13 lett. b LCSl (consid. 3). 2. Art. 13 lett. b LCSl: a) La dichiarazione secondo cui egli è venditore e fabbricante è idonea a procurare al suo autore un vantaggio sui concorrenti (consid. 4a); lo stesso vale per la dichiarazione secondo la quale i suoi prodotti sono fabbricati su macchine proprie (consid. 4b). Se queste dichiarazioni sono inesatte, è fondata la repressione ai sensi della disposizione menzionata. b) Prezzo di fabbrica è quello che il fabbricante fatturerebbe a un rivenditore (grossista o dettagliante); chi include in tale prezzo una maggiorazione corrispondente alle proprie spese di vendita al dettaglio (negozio, affitto, personale di vendita, ecc.) non può quindi dichiarare di vendere al prezzo di fabbrica (consid. 4c).

30 giugno 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.401/1979·2 visualizzazioni
DE

59. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 février 1980 dans la cause ASLT et Cst. contre S. (pourvoi en nullité)

FR

1. Art. 13 litt. c LCD: Le fait de se déclarer fabricant ne constitue pas l'allégation d'un titre ou dénomination professionnelle au sens de cette disposition. Au cas où cette allégation serait fallacieuse et où elle avantagerait son auteur, c'est sous l'angle de l'art. 13 litt. b LCD qu'il faut l'attaquer (consid. 3). 2. Art. 13 litt. b LCD: a) La déclaration selon laquelle il est vendeur et fabricant est propre à procurer à l'auteur un avantage sur ses concurrents (consid. 4 litt. a), de même que l'affirmation selon laquelle ses produits sont fabriqués sur ses propres machines (consid. 4 litt. b). Si de telles affirmations sont inexactes, la répression est fondée au regard de la disposition précitée. b) Le prix de fabrique est celui que le fabricant facturerait à un revendeur (grossiste ou détaillant); ne peut donc déclarer qu'il vend au prix de fabrique sans s'exposer à des sanctions celui qui inclut dans ce prix une majoration correspondant à ses propres frais de vente au détail (magasin, loyers, personnel de vente, etc.) (consid. 4 litt. c).

IT

1. Art. 13 lett. c LCSl: Il fatto di dichiararsi fabbricante non implica l'uso di un titolo o di una denominazione professionale ai sensi di questa disposizione. Ove tale dichiarazione sia fallace e avvantaggi il suo autore, essa va valutata sotto il profilo dell'art. 13 lett. b LCSl (consid. 3). 2. Art. 13 lett. b LCSl: a) La dichiarazione secondo cui egli è venditore e fabbricante è idonea a procurare al suo autore un vantaggio sui concorrenti (consid. 4a); lo stesso vale per la dichiarazione secondo la quale i suoi prodotti sono fabbricati su macchine proprie (consid. 4b). Se queste dichiarazioni sono inesatte, è fondata la repressione ai sensi della disposizione menzionata. b) Prezzo di fabbrica è quello che il fabbricante fatturerebbe a un rivenditore (grossista o dettagliante); chi include in tale prezzo una maggiorazione corrispondente alle proprie spese di vendita al dettaglio (negozio, affitto, personale di vendita, ecc.) non può quindi dichiarare di vendere al prezzo di fabbrica (consid. 4c).

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