Art. 305 CP. 1. Colui che, ospitandolo o aiutandolo finanziariamente, permette a un detenuto non rientrato nel penitenziario dopo un congedo di sottrarsi per tempo indeterminato all'esecuzione della pena, si rende colpevole di favoreggiamento (consid. 2). 2. L'art. 305 cpv. 2 CP non costituisce una causa legale di esclusione della colpevolezza, né comporta necessariamente una liberazione da ogni pena. Al giudice è conferita soltanto la facoltà di attenuare liberamente la pena o di rinunciare del tutto alla sua irrogazione, laddove le relazioni tra l'agente e la persona favoreggiata siano cosi strette da far apparire il favoreggiamento come umanamente comprensibile (consid. 3).
54. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Juni 1980 i.S. A. und I. L. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 305 CP. 1. Celui qui, en l'hébergeant ou en le soutenant financièrement, permet à un prisonnier qui ne rentre pas d'un congé de se soustraire à l'exécution de la peine pour un temps indéterminé, se rend coupable d'entrave à l'action pénale (consid. 2). 2. L'art. 305 al. 2 CP ne constitue nullement une cause légale d'exclusion de la culpabilité, ni ne commande nécessairement la libération de toute peine. Au contraire, le juge a seulement la possibilité d'atténuer librement la peine ou de renoncer à toute répression là où les relations entre les auteurs et la personne soustraite à la poursuite pénale sont si étroites que l'infraction apparaît humainement compréhensible (consid. 3).
Art. 305 CP. 1. Colui che, ospitandolo o aiutandolo finanziariamente, permette a un detenuto non rientrato nel penitenziario dopo un congedo di sottrarsi per tempo indeterminato all'esecuzione della pena, si rende colpevole di favoreggiamento (consid. 2). 2. L'art. 305 cpv. 2 CP non costituisce una causa legale di esclusione della colpevolezza, né comporta necessariamente una liberazione da ogni pena. Al giudice è conferita soltanto la facoltà di attenuare liberamente la pena o di rinunciare del tutto alla sua irrogazione, laddove le relazioni tra l'agente e la persona favoreggiata siano cosi strette da far apparire il favoreggiamento come umanamente comprensibile (consid. 3).