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BGE 106 IV 31

Determinazione del foro. I crimini e delitti nel fallimento sono considerati commessi nel luogo in cui è stato dichiarato il fallimento e devono quindi, in linea di principio, essere perseguiti in questo luogo.

30 giugno 2014·Volume 106·IV·Dossier: AK.9/1980·1 visualizzazioni
DE

10. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 12. März 1980 i.S. Strafkommission Obwalden gegen Generalprokurator des Kantons Bern

FR

Détermination du for. Les crimes et délits dans la faillite sont réputés commis au lieu où la faillite a été prononcée; ils doivent de ce fait être poursuivis en principe à cet endroit.

IT

Determinazione del foro. I crimini e delitti nel fallimento sono considerati commessi nel luogo in cui è stato dichiarato il fallimento e devono quindi, in linea di principio, essere perseguiti in questo luogo.

Vedi originale(bger.ch) →