Inventario a garanzia del diritto di ritenzione; art. 283 cpv. 3 e 97 cpv. 2 LEF; legittimazione per chiedere l'estromissione dall'inventario di beni rivendicati da terzi. 1. L'inventario decade ed il diritto di ritenzione si estingue qualora, per volontà del creditore, gli effetti dell'inventario vengono differiti ritardando la notifica al debitore (consid. 1). 2. È ammissibile inventariare beni, la cui proprietà è rivendicata da terzi, per un valore di stima complessivo superiore all'ammontare del credito garantito dal diritto di ritenzione? Questione lasciata aperta (consid. 3a). 3. Il debitore, che in occasione dell'erezione dell'inventario dichiara che i beni inventariati appartengono a terzi, non è legittimato a chiedere l'estromissione dall'inventario di questi beni. Legittimato è unicamente il terzo rivendicante (consid. 3b).
8. Estratto della sentenza 8 maggio 1980 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Massa fallimentare Motel Mezzovico SA c. Rolande Knuchel (ricorso)
Prise d'inventaire pour la sauvegarde du droit de rétention; art. 283 al. 3 et 97 al. 2 LP; qualité pour demander que soient sortis de l'inventaire les biens revendiqués par des tiers. 1. L'inventaire est caduc et le droit de rétention se périme lorsque, par la volonté du créancier, la notification du procès-verbal au débiteur est retardée de manière à différer les effets de la prise d'inventaire (consid. 1). 2. Est-il admissible d'inventorier des biens revendiqués par des tiers, dont la valeur globale dépasse le montant de la créance garantie par le droit de rétention? Question laissée ouverte (consid. 3a). 3. Le débiteur qui déclare lors de la prise d'inventaire que les biens inventoriés sont la propriété de tiers n'a pas qualité pour demander qu'ils soient sortis de l'inventaire. Le tiers revendiquant a seul qualité pour le faire (consid. 3b).
Inventario a garanzia del diritto di ritenzione; art. 283 cpv. 3 e 97 cpv. 2 LEF; legittimazione per chiedere l'estromissione dall'inventario di beni rivendicati da terzi. 1. L'inventario decade ed il diritto di ritenzione si estingue qualora, per volontà del creditore, gli effetti dell'inventario vengono differiti ritardando la notifica al debitore (consid. 1). 2. È ammissibile inventariare beni, la cui proprietà è rivendicata da terzi, per un valore di stima complessivo superiore all'ammontare del credito garantito dal diritto di ritenzione? Questione lasciata aperta (consid. 3a). 3. Il debitore, che in occasione dell'erezione dell'inventario dichiara che i beni inventariati appartengono a terzi, non è legittimato a chiedere l'estromissione dall'inventario di questi beni. Legittimato è unicamente il terzo rivendicante (consid. 3b).