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BGE 106 II 236

Art. 103 cpv. 2 CC; 8 LR. Figlio nato fuori matrimionio nel 1975 da un cittadino britannico e da una cittadina svizzera, e riconosciuto dal padre dinnanzi all'ufficiale dello stato civile britannico. Presentazione, nel 1978, di una domanda d' iscrizione del figlio con il cognome del padre nei registri di stato civile del comune di attinenza della madre. 1. L'iscrizione nei registri dello stato civile di un riconoscimento di paternità da parte di uno straniero va rifiutata ove la legge secondo cui il riconoscimento è stato effettuato non conosce il riconoscimento che stabilisce il vincolo di paternità (consid. II). 2. Essendo domiciliato in Svizzera dalla nascita, il figlio deve essere iscritto nei registri dello stato civile con il cognome della madre anche se, al momento della nascita, l'art. 8 LR non era ancora in vigore (consid. III).

30 giugno 2014·Volume 106·II·Dossier: A.512/1979·1 visualizzazioni
DE

48. Arrêt de la IIe Cour civile du 12 juin 1980 dans la cause S. et consorts contre Département de justice du canton du Tessin (recours de droit administratif)

FR

Art. 103 al. 2 OEC, 270 al. 2 CC, 8 LRDC. Enfant né hors mariage, en 1975, d'un ressortissant britannique et d'une Suissesse, et reconnu par le père devant l'officier de l'état civil britannique. Présentation, en 1978, d'une demande d'inscription de l'enfant dans les registres de l'état civil de la commune d'origine de la mère sous le nom du père. 1. L'inscription dans les registres de l'état civil d'une reconnaissance de paternité par un étranger doit être refusée lorsque la loi selon laquelle la reconnaissance a été faite ne connaît pas la reconnaissance établissant le lien de paternité (c. II). 2. Etant domicilié en Suisse dès sa naissance, l'enfant doit être inscrit sous le nom de la mère dans les registres de l'état civil, lors même que, quand il est né, l'art. 8 LRDC était encore en vigueur (c. III).

IT

Art. 103 cpv. 2 CC; 8 LR. Figlio nato fuori matrimionio nel 1975 da un cittadino britannico e da una cittadina svizzera, e riconosciuto dal padre dinnanzi all'ufficiale dello stato civile britannico. Presentazione, nel 1978, di una domanda d' iscrizione del figlio con il cognome del padre nei registri di stato civile del comune di attinenza della madre. 1. L'iscrizione nei registri dello stato civile di un riconoscimento di paternità da parte di uno straniero va rifiutata ove la legge secondo cui il riconoscimento è stato effettuato non conosce il riconoscimento che stabilisce il vincolo di paternità (consid. II). 2. Essendo domiciliato in Svizzera dalla nascita, il figlio deve essere iscritto nei registri dello stato civile con il cognome della madre anche se, al momento della nascita, l'art. 8 LR non era ancora in vigore (consid. III).

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BGE 106 II 236 — Swissrulings