BGE 106 II 114
Fondazioni. Scopo parzialmente ecclesiastico di una fondazione; prevalenza nella fattispecie dello scopo sociale e conseguente assoggettamento integrale della fondazione alla vigilanza delle autorità civili.
30 giugno 2014·Volume 106·II·Dossier: A.530/1979·1 visualizzazioni
DE
21. Estratto della sentenza della II Corte civile del 19 giugno 1980 nella causa Fondazione Opera Pia San Giovanni Bosco c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
FR
Fondations. Fondation à but partiellement ecclésiastique; en l'espèce, prépondérance du but social et, en conséquence, assujettissement intégral de la fondation à la surveillance des autorités civiles.
IT
Fondazioni. Scopo parzialmente ecclesiastico di una fondazione; prevalenza nella fattispecie dello scopo sociale e conseguente assoggettamento integrale della fondazione alla vigilanza delle autorità civili.