Imposta per la difesa nazionale: 1. Distinzione tra la sostanza commerciale d'una società in accomandita e i beni del patrimonio privato d'un suo socio: Lo stabile, che il socio ha acquistato con mezzi propri e che sfrutta dandolo in locazione alla società, non fa parte della sostanza commerciale. 2. Il profitto in capitale realizzato in appresso dal socio con la vendita dello stabile alla società non è soggetto all'imposta per la difesa nazionale.
69. Urteil vom 3. Dezember 1954 i. S. Hertig gegen Rekurskommission des Kantons Bern.
Impôt pour la défense nationale: 1. Distinction entre la fortune commerciale d'une société en commandite et la fortune privée d'un sociétaire: Un immeuble qu'un sociétaire a acheté de ses propres deniers et dont il tire parti en le donnant à bail à la société ne fait pas partie de la fortune sociale. 2. Le bénéfice en capital que réalise le sociétaire en revendant plus tard l'immeuble à la société n'est pas soumis à l'impôt pour la défense nationale.
Imposta per la difesa nazionale: 1. Distinzione tra la sostanza commerciale d'una società in accomandita e i beni del patrimonio privato d'un suo socio: Lo stabile, che il socio ha acquistato con mezzi propri e che sfrutta dandolo in locazione alla società, non fa parte della sostanza commerciale. 2. Il profitto in capitale realizzato in appresso dal socio con la vendita dello stabile alla società non è soggetto all'imposta per la difesa nazionale.