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BGE 105 IV 315

Art. 148. 164 CP. Occultando beni nel quadro di un'esecuzione promossa dal danneggiato per ottenere il risarcimento del pregiudizio causato dalla truffa, il truffatore commette una frode nel pignoramento e non un semplice atto non punibile posteriore e vincolato alla truffa.

1 luglio 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.407/1979·1 visualizzazioni
DE

80. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 29. November 1979 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zug gegen A. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 148, 164 CP. Lorsque l'escroc cèle des biens dans le cadre de la poursuite ouverte par le lésé pour recouvrer les dommages causés par l'escroquerie, il commet une fraude dans la saisie et non un acte non punissable postérieur à l'escroquerie.

IT

Art. 148. 164 CP. Occultando beni nel quadro di un'esecuzione promossa dal danneggiato per ottenere il risarcimento del pregiudizio causato dalla truffa, il truffatore commette una frode nel pignoramento e non un semplice atto non punibile posteriore e vincolato alla truffa.

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 105 IV 315 — Swissrulings