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BGE 105 IV 303

Art. 144 CP. 1. Chi ha acquistato la proprietà di una cosa in base agli art. 714/933 CC non può essere punito per ricettazione nemmeno se, pur avendo avuto in seguito conoscenza della provenienza delittuosa della cosa, ha poi venduto quest'ultima (consid. 3a). 2. Ove l'acquirente, usando della diligenza richiesta dalle circostanze concrete, avesse potuto presumere la provenienza delittuosa della cosa, egli, a causa della sua negligenza, non ne acquista la proprietà, e ciò anche quando non sia punible per ricettazione in assenza dell'elemento intenzionale presupposto da tale reato (consid. 3b). Si rende pertanto colpevole di ricettazione se ha avuto in seguito conoscenza della provenienza delittuosa della cosa e ciononostante la rivende (consid. 3c).

1 luglio 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.314/1979·1 visualizzazioni
DE

78. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 12. November 1979 i.S. S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 144 CP. 1. Celui qui acquiert la propriété d'une chose conformément aux art. 714/933 CC ne peut être puni pour recel s'il la vend, même s'il a appris après coup qu'elle avait une origine délictueuse (consid. 1 lit. a). 2. Toutefois, lorsque l'acquéreur peut, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, se rendre compte de l'origine délictueuse de la chose, même s'il ne se rend pas coupable de recel à ce moment, l'élément intentionnel de cette infraction n'étant pas réalisé, sa négligence l'empêche néanmoins d'en acquérir la propriété (consid. 3 litt. b). Si dès lors il apprend après coup l'origine délictueuse de la chose et la revend malgré tout, il sera coupable de recel (consid. 3 litt. c).

IT

Art. 144 CP. 1. Chi ha acquistato la proprietà di una cosa in base agli art. 714/933 CC non può essere punito per ricettazione nemmeno se, pur avendo avuto in seguito conoscenza della provenienza delittuosa della cosa, ha poi venduto quest'ultima (consid. 3a). 2. Ove l'acquirente, usando della diligenza richiesta dalle circostanze concrete, avesse potuto presumere la provenienza delittuosa della cosa, egli, a causa della sua negligenza, non ne acquista la proprietà, e ciò anche quando non sia punible per ricettazione in assenza dell'elemento intenzionale presupposto da tale reato (consid. 3b). Si rende pertanto colpevole di ricettazione se ha avuto in seguito conoscenza della provenienza delittuosa della cosa e ciononostante la rivende (consid. 3c).

Vedi originale(bger.ch) →