BGE 105 IV 87
Art. 43 n. 2 cpv. 2 CP. Sospensione dell'esecuzione della pena in caso di trattamento ambulatorio. Tale sospensione è giustificata ove il successo realmente prevedibile di un trattamento sarebbe compromesso in ampia misura dall'esecuzione immediata della pena privativa della libertà personale.
1 luglio 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.36/1979·1 visualizzazioni
DE
24. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 20. März 1979 i. S. N. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)
FR
Art. 43 ch. 2 al. 2 CP. Suspension de l'exécution de la peine en cas de traitement ambulatoire. Cette suspension est justifiée lorsque le succès réellement prévisible d'un traitement serait compromis d'une façon importante par l'exécution immédiate d'une peine privative de liberté.
IT
Art. 43 n. 2 cpv. 2 CP. Sospensione dell'esecuzione della pena in caso di trattamento ambulatorio. Tale sospensione è giustificata ove il successo realmente prevedibile di un trattamento sarebbe compromesso in ampia misura dall'esecuzione immediata della pena privativa della libertà personale.