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BGE 105 IV 39

Art. 221, 222 CP. Danno alla cosa altrui. Danneggiato ai sensi di queste disposizioni non può essere l'assicuratore dei beni incendiati, bensì un creditore ipotecario, a causa della diminuzione di valore dell'oggetto del suo diritto di pegno (consid. 2a, b). L'incendio intenzionale (art. 221) presuppone che l'agente o l'istigatore abbia previsto di danneggiare una cosa altrui ed abbia accettato tale risultato (consid. 2c).

1 luglio 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.410/1978·2 visualizzazioni
DE

10. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. Januar 1979 i.S. D. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 221, 222 CP. Préjudice causé à autrui. Celui qui assure les biens endommagés n'a pas qualité de lésé au sens de ces dispositions, mais bien le créancier hypothécaire, à cause de l'atteinte portée à l'objet de son droit de gage (consid. 2 litt. a et b). L'incendie intentionnel existe également lorsque l'auteur ou l'instigateur a prévu qu'il causerait un dommage à autrui et qu'il a accepté ce résultat (consid. 2 litt. c).

IT

Art. 221, 222 CP. Danno alla cosa altrui. Danneggiato ai sensi di queste disposizioni non può essere l'assicuratore dei beni incendiati, bensì un creditore ipotecario, a causa della diminuzione di valore dell'oggetto del suo diritto di pegno (consid. 2a, b). L'incendio intenzionale (art. 221) presuppone che l'agente o l'istigatore abbia previsto di danneggiare una cosa altrui ed abbia accettato tale risultato (consid. 2c).

Vedi originale(bger.ch) →