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BGE 105 IV 21

Art. 58 CP. Il giudice può fissare il risarcimento compensatorio dello Stato ad un importo inferiore a quello dell'indebito profitto tratto dall'agente ove il reinserimento sociale di quest'ultimo fosse gravemente compromesso nel caso di una stretta applicazione dell'art. 58 cpv. 4 CP e la concessione di agevolazioni di pagamento non fosse sufficiente ad evitare tale conseguenza (consid. 2).

1 luglio 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.443/1978·1 visualizzazioni
DE

6. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 février 1979 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)

FR

Art. 58 CP. Le juge peut fixer le chiffre de la créance compensatrice de l'Etat à un montant inférieur à celui de l'avantage illicite que s'est procuré l'auteur, lorsque la réinsertion sociale de celui-ci serait très gravement compromise en cas d'application stricte de l'art. 58 al. 4 CP et lorsque l'octroi de facilités de paiement ne suffit pas à éviter cette conséquence (consid. 2).

IT

Art. 58 CP. Il giudice può fissare il risarcimento compensatorio dello Stato ad un importo inferiore a quello dell'indebito profitto tratto dall'agente ove il reinserimento sociale di quest'ultimo fosse gravemente compromesso nel caso di una stretta applicazione dell'art. 58 cpv. 4 CP e la concessione di agevolazioni di pagamento non fosse sufficiente ad evitare tale conseguenza (consid. 2).

Vedi originale(bger.ch) →