Esecuzione in via di realizzazione di pegno. 1. Sull'esistenza di un diritto di pegno invocato da un creditore procedente non è competente a decidere l'ufficio delle esecuzioni né l'autorità di vigilanza, bensì il giudice nella procedura di rigetto dell'opposizione o di appuramento dell'elenco degli oneri (consid. 1). 2. L'esecuzione in via di realizzazione di pegno iniziata prima dell'apertura di un fallimento può essere proseguita dopo la sospensione della liquidazione e la chiusura del fallimento per mancanza di attivo (conferma della giurisprudenza); i termini massimi di cui all'art. 154 LEF sono prorogati in misura pari alla durata della procedura fallimentare (consid. 2).
15. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 13. Juli 1979 i.S. Z. AG (Rekurs)
Poursuite en réalisation de gage. 1. Ce n'est pas l'affaire de l'office des poursuites et de l'autorité de surveillance, mais celle du juge, en procédure de mainlevée respectivement d'épuration de l'état des charges, de se prononcer sur l'existence du droit de gage invoqué par un créancier poursuivant (c. 1). 2. La poursuite en réalisation de gage introduite avant l'ouverture d'une faillite peut être continuée après suspension et clôture de la faillite faute d'actif (confirmation de jurisprudence); les délais maximaux de l'art. 154 LP sont prolongés par la durée de la procédure de faillite (c. 2).
Esecuzione in via di realizzazione di pegno. 1. Sull'esistenza di un diritto di pegno invocato da un creditore procedente non è competente a decidere l'ufficio delle esecuzioni né l'autorità di vigilanza, bensì il giudice nella procedura di rigetto dell'opposizione o di appuramento dell'elenco degli oneri (consid. 1). 2. L'esecuzione in via di realizzazione di pegno iniziata prima dell'apertura di un fallimento può essere proseguita dopo la sospensione della liquidazione e la chiusura del fallimento per mancanza di attivo (conferma della giurisprudenza); i termini massimi di cui all'art. 154 LEF sono prorogati in misura pari alla durata della procedura fallimentare (consid. 2).