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BGE 105 III 50

Pignoramento di una borsa di studio; esecuzione per crediti alimentari (art. 92, 93 LEF). 1. In linea di principio, una borsa di studio è pignorabile entro certi limiti, ai sensi dell'art. 93 LEF (consid. 1, 2). 2 Anche una rendita fondata sull'art 151 CC può avere carattere alimentare, di modo che il debitore deve eventualmente, in caso di pignoramento, tollerare che il suo minimo vitale sia ridotto nella proporzione risultante dalle regole stabilite in materia di esecuzioni per crediti alimentari (consid. 3, 4). 3. Tuttavia, anche in un'esecuzione per crediti alimentari è consentito di ridurre il minimo vitale del debitore soltanto laddove il creditore non possa rinunciare, per assicurarsi il proprio minimo vitale, ai contributi del debitore (consid. 5).

1 luglio 2014·Volume 105·III·Dossier: B.91/1979·1 visualizzazioni
DE

12. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 15. November 1979 i.S. A. (Rekurs)

FR

Saisie d'une bourse d'études; poursuite pour prétentions découlant d'une obligation d'entretien (art. 92, 93 LP). 1. En principe, une bourse d'études est relativement saisissable, au sens de l'art. 93 LP (c. 1, 2). 2. Une rente due en vertu de l'art. 151 CC peut elle aussi avoir le caractère d une prestation d'entretien, de sorte que, lors de la saisie, le débiteur devra le cas échéant tolérer que son minimum vital soit entamé dans la proportion fixée par les régles établies en matière de poursuite pour prétentions découlant d'une obligation d'entretien (c. 3, 4). 3. Mais même dans une poursuite pour prétentions découlant d'une obligation d'entretien, il n'est possible d'entamer le minimum vital que si le créancier ne peut se passer de la contribution du poursuivi pour faire face à ses propres nécessités (c. 5).

IT

Pignoramento di una borsa di studio; esecuzione per crediti alimentari (art. 92, 93 LEF). 1. In linea di principio, una borsa di studio è pignorabile entro certi limiti, ai sensi dell'art. 93 LEF (consid. 1, 2). 2 Anche una rendita fondata sull'art 151 CC può avere carattere alimentare, di modo che il debitore deve eventualmente, in caso di pignoramento, tollerare che il suo minimo vitale sia ridotto nella proporzione risultante dalle regole stabilite in materia di esecuzioni per crediti alimentari (consid. 3, 4). 3. Tuttavia, anche in un'esecuzione per crediti alimentari è consentito di ridurre il minimo vitale del debitore soltanto laddove il creditore non possa rinunciare, per assicurarsi il proprio minimo vitale, ai contributi del debitore (consid. 5).

Vedi originale(bger.ch) →