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BGE 105 III 43

Rigetto dell'opposizione per crediti d'imposta. 1. Il rigetto definitivo dell'opposizione può essere pronunciato soltanto se il titolo su cui si fonda la domanda di rigetto è passato in giudicato in senso formale, ciò che costituisce un presupposto della sua esecutività; in particolare va provata l'avvenuta notifica di una tassazione fiscale. 2. Ove l'interessato contesti d'aver ricevuto una decisione inviata mediante lettera non raccomandata, non è sufficiente per provare l'avvenuta notifica che l'autorità attesti che la decisione è cresciuta in giudicato. La prova può nondimeno essere fornita anche in base all'insieme delle circostanze del caso concreto.

1 luglio 2014·Volume 105·III·Dossier: P.1211/1978·1 visualizzazioni
DE

10. Auszug aus dem Urteil der staatsrechtlichen Abteilung vom 17. Januar 1979 i.S. L. gegen Einwohnergemeinde Zollikofen und Appellationshof des Kantons Bern (Staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Mainlevée de l'opposition pour les créances d'impôt. 1. La mainlevée définitive de l'opposition ne peut être prononcée que si le titre sur lequel se fonde la demande de mainlevée a passé formellement en force, ce qui constitue une condition de son caractère exécutoire; en particulier, il faut prouver que la notification d'une taxation fiscale a eu lieu. 2. Si l'intéressé conteste avoir reçu une décision qui lui a été envoyée par lettre ordinaire, il ne suffit pas, pour prouver la notification, que l'autorité ayant rendu la décision certifie que celle-ci a passé en force. La preuve peut cependant être rapportée en se basant sur l'ensemble des circonstances.

IT

Rigetto dell'opposizione per crediti d'imposta. 1. Il rigetto definitivo dell'opposizione può essere pronunciato soltanto se il titolo su cui si fonda la domanda di rigetto è passato in giudicato in senso formale, ciò che costituisce un presupposto della sua esecutività; in particolare va provata l'avvenuta notifica di una tassazione fiscale. 2. Ove l'interessato contesti d'aver ricevuto una decisione inviata mediante lettera non raccomandata, non è sufficiente per provare l'avvenuta notifica che l'autorità attesti che la decisione è cresciuta in giudicato. La prova può nondimeno essere fornita anche in base all'insieme delle circostanze del caso concreto.

Vedi originale(bger.ch) →