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BGE 105 II 273

Art. 168 CO. Deposito giudiziale di un credito litigioso. 1. Esistenza di un interesse giuridicamente protetto quale condizione di ricevibilità del ricorso di diritto pubblico. Violazione dell'art. 4 Cost. e d'altre norme costituzionali (consid. 1). 2. Qualora il diritto cantonale impone al giudice l'esame preliminare delle condizioni del deposito giudiziale, il debitore deve perlomeno rendere verosimile l'identità delle pretese delle parti (consid. 2). 3. Dopo la crescita in giudicato di una transazione giudiziale relativa ad un credito contestato, il debitore non può più chiedere il deposito giudiziale della somma litigiosa adducendo le pretese di un terzo (consid. 3). 4. Cade nell'arbitrio il giudice che ammette il deposito giudiziale in tali circostanze (consid. 4).

1 luglio 2014·Volume 105·II·Dossier: P.1203/1979·1 visualizzazioni
DE

45. Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. November 1979 i.S. CSS Computer System Supplies AG gegen Feller AG, CCS Computer Consulting Services GmbH, Zivilgerichtspräsidenten und Obergericht des Kantons Glarus (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 168 CO. Consignation en justice du montant d'une créance dont la propriété est litigieuse. 1. Existence d'un intérêt légitime comme condition de recevabilité du recours de droit public. Violation de l'art. 4 Cst. et d'autres dispositions constitutionnelles (consid. 1). 2. Lorsque le droit cantonal impose au juge l'examen préalable des conditions de fond de la consignation, le débiteur doit au moins rendre vraisemblable que les prétentions concurrentes portent sur la même créance (consid. 2). 3. Lorsqu'une créance est reconnue dans une transaction judiciaire entrée en force, le débiteur ne peut en consigner le montant en invoquant les prétentions que fait valoir un tiers (consid. 3). 4. Le juge qui ordonne la consignation dans une telle hypothèse commet un acte arbitraire (consid. 4).

IT

Art. 168 CO. Deposito giudiziale di un credito litigioso. 1. Esistenza di un interesse giuridicamente protetto quale condizione di ricevibilità del ricorso di diritto pubblico. Violazione dell'art. 4 Cost. e d'altre norme costituzionali (consid. 1). 2. Qualora il diritto cantonale impone al giudice l'esame preliminare delle condizioni del deposito giudiziale, il debitore deve perlomeno rendere verosimile l'identità delle pretese delle parti (consid. 2). 3. Dopo la crescita in giudicato di una transazione giudiziale relativa ad un credito contestato, il debitore non può più chiedere il deposito giudiziale della somma litigiosa adducendo le pretese di un terzo (consid. 3). 4. Cade nell'arbitrio il giudice che ammette il deposito giudiziale in tali circostanze (consid. 4).

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