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BGE 105 II 1

Convenzione sullo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951. Azione diretta a far accertare l'esistenza di un matrimonio; riconoscimento di un giudizio di divorzio pronunciato all'estero. La sentenza di divorzio conseguita da un rifugiato domiciliato in Svizzera nello Stato di cui ambedue i coniugi sono cittadini non può essere riconosciuta in Svizzera almeno nel caso in cui la parte convenuta, anch'essa rifugiata con domicilio in Svizzera, non sia entrata nel merito della causa di divorzio.

1 luglio 2014·Volume 105·II·Dossier: C.293/1978·1 visualizzazioni
DE

1. Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. Februar 1979 i.S. D. gegen D.(Berufung)

FR

Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951. Action en constatation de l'existence d'un mariage; reconnaissance d'un jugement de divorce rendu à l'étranger. Le jugement de divorce qu'un réfugié domicilié en Suisse a obtenu dans l'Etat dont les époux sont tous deux originaires ne peut pas être reconnu en Suisse, en tout cas quand le défendeur, qui lui aussi vit en Suisse comme réfugié, n'a pas procédé au fond dans l'instance en divorce.

IT

Convenzione sullo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951. Azione diretta a far accertare l'esistenza di un matrimonio; riconoscimento di un giudizio di divorzio pronunciato all'estero. La sentenza di divorzio conseguita da un rifugiato domiciliato in Svizzera nello Stato di cui ambedue i coniugi sono cittadini non può essere riconosciuta in Svizzera almeno nel caso in cui la parte convenuta, anch'essa rifugiata con domicilio in Svizzera, non sia entrata nel merito della causa di divorzio.

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