Diritto all'indennità di disoccupazione nel caso di durata ridotta del lavoro (art. 17 cpv. 3 e 4 OAD vecchio diritto, art. 23 cpv. 3 e 4 OAD nuovo diritto; indicazioni precisanti la giurisprudenza). - Detto diritto presuppone, tra l'altro, che il salariato sia costretto ad accettare una durata ridotta di lavoro per motivi congiunturali. I motivi del datore di lavoro per introdurre l'orario ridotto possono, all'occorrenza, costituire indizi per un giudizio materialmente fondato. - La durata ridotta di lavoro determinante è sempre quella sopportata individualmente da ogni singolo salariato, senza addebito di quella subita eventualmente da un predecessore.
25. Urteil vom 7. Juli 1978 i.S. Abegg gegen Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Thurgau und Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung
Droit à l'indemnité de chômage en cas de durée du travail réduite (ancien art. 17 al. 3 et 4 RAC, nouvel art. 23 al. 3 et 4 OAC; précision apportée à la jurisprudence). - Ce droit présuppose entre autres que le salarié soit obligé d'accepter une durée de travail réduite pour des raisons conjoncturelles. Les motifs de l'employeur d'introduire l'horaire de travail réduit peuvent constituer le cas échéant des indices pour décider ce qu'il en est au juste. - La durée réduite du travail déterminante est toujours celle concernant chaque salarié individuellement, sans imputation de la réduction éventuellement subie par un prédécesseur.
Diritto all'indennità di disoccupazione nel caso di durata ridotta del lavoro (art. 17 cpv. 3 e 4 OAD vecchio diritto, art. 23 cpv. 3 e 4 OAD nuovo diritto; indicazioni precisanti la giurisprudenza). - Detto diritto presuppone, tra l'altro, che il salariato sia costretto ad accettare una durata ridotta di lavoro per motivi congiunturali. I motivi del datore di lavoro per introdurre l'orario ridotto possono, all'occorrenza, costituire indizi per un giudizio materialmente fondato. - La durata ridotta di lavoro determinante è sempre quella sopportata individualmente da ogni singolo salariato, senza addebito di quella subita eventualmente da un predecessore.