1. Art. 269 PP. La riunione in uno stesso atto di un ricorso per cassazione e di un ricorso di diritto pubblico è consentita soltanto ove i due rimedi di diritto siano chiaramente separati sia per quanto concerne le conclusioni, sia per quanto concerne le motivazioni (consid. 2). 2. Art. 271 cpv. 1 PP, art. 58 e art. 60 CP. a) Ove la parte civile sia stata rinviata avanti il giudice civile, la sua azione civile per risarcimento del danno non è stata "giudicata" insieme con l'azione penale (consid. 3b). b) La confisca a favore dello Stato di beni che costituiscono il prodotto di un reato, ai sensi dell'art. 58 CP, non è destinata al soddisfacimento di una pretesa di diritto civile (consid. 3c). c) Una domanda del danneggiato fondata sull'art. 60 CP non ha per oggetto una pretesa di diritto civile (consid. 3d).
22. Urteil des Kassationshofes vom 31. Mai 1978 i.S. S.-Versicherungsgesellschaft und M.-Bank gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und F.
1. Art. 269 PPF. La réunion dans un même acte d'un pourvoi en nullité et d'un recours de droit public n'est admissible que si les deux voies de droit sont clairement séparées, tant en ce qui concerne les motivations que les conclusions (consid. 2). 2. Art. 271 al. 1 PPF, art. 58 et art. 60 CP. a) Lorsque la partie civile a été renvoyée à agir devant le juge civil, les conclusions qu'elle a prises n'ont pas été "jugées" en même temps que l'action pénale (consid. 3 litt. b). b) La confiscation au profit de l'Etat des biens acquis au moyen de l'infraction, au sens de l'art. 58 CP, n'a pas pour but de satisfaire une prétention civile (consid. 3 litt. c). c) La requête que le lésé présente en se fondant sur l'art. 60 CP ne constitue pas une prétention civile (consid. 3 litt. d).
1. Art. 269 PP. La riunione in uno stesso atto di un ricorso per cassazione e di un ricorso di diritto pubblico è consentita soltanto ove i due rimedi di diritto siano chiaramente separati sia per quanto concerne le conclusioni, sia per quanto concerne le motivazioni (consid. 2). 2. Art. 271 cpv. 1 PP, art. 58 e art. 60 CP. a) Ove la parte civile sia stata rinviata avanti il giudice civile, la sua azione civile per risarcimento del danno non è stata "giudicata" insieme con l'azione penale (consid. 3b). b) La confisca a favore dello Stato di beni che costituiscono il prodotto di un reato, ai sensi dell'art. 58 CP, non è destinata al soddisfacimento di una pretesa di diritto civile (consid. 3c). c) Una domanda del danneggiato fondata sull'art. 60 CP non ha per oggetto una pretesa di diritto civile (consid. 3d).