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BGE 104 III 84

Diritto di ritenzione del locatore nel fallimento del conduttore (art. 272 CO; art. 211 LEF). 1. Il diritto di ritenzione legale del conduttore può essere fatto valere soltanto per crediti relativi a pigioni e non anche per crediti di natura indennizzatoria (consid. 2). 2. L'art. 211 cpv. 2 LEF si applica anche per le obbligazioni del fallito aventi per oggetto una prestazione pecuniaria (consid. 3a). 3. Ove l'amministrazione del fallimento rifiuti di adempiere un'obbligazione del fallito, il contratto da questi stipulato con il creditore non diviene nullo per tale ragione. Il rifiuto ha per solo effetto che la relativa obbligazione non diventa un debito della massa (consid. 3b). 4. Il credito del locatore di un locale commerciale per pigioni future va ammesso nel fallimento del conduttore almeno nella misura in cui al locatore spetta il diritto di ritenzione legale (consid. 4).

1 luglio 2014·Volume 104·III·Dossier: C.201/1978·2 visualizzazioni
DE

21. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. Oktober 1978 i.S. Konkursmasse der Wohnkomfort AG gegen Jeger

FR

Droit de rétention du bailleur dans la faillite du locataire (art. 272 CO; art. 211 LP). 1. Le droit de rétention légal du bailleur ne peut être invoqué que pour les créances de loyer, non pour les créances d'indemnité (c. 2). 2. L'art. 211 al. 2 LP est également applicable à des obligations du failli qui ont pour objet un paiement en espèces (c. 3a). 3. Si l'administration de la faillite refuse d'exécuter une obligation du failli, le contrat avec le créancier n'est pas annulé de ce fait. Le refus a seulement pour effet que l'obligation en cause ne devient pas dette de la masse (c. 3b). 4. La créance de loyer futur du bailleur d'un établissement commercial doit être admise dans la faillite du locataire en tout cas dans la mesure où le bailleur a le droit de rétention légal (c. 4).

IT

Diritto di ritenzione del locatore nel fallimento del conduttore (art. 272 CO; art. 211 LEF). 1. Il diritto di ritenzione legale del conduttore può essere fatto valere soltanto per crediti relativi a pigioni e non anche per crediti di natura indennizzatoria (consid. 2). 2. L'art. 211 cpv. 2 LEF si applica anche per le obbligazioni del fallito aventi per oggetto una prestazione pecuniaria (consid. 3a). 3. Ove l'amministrazione del fallimento rifiuti di adempiere un'obbligazione del fallito, il contratto da questi stipulato con il creditore non diviene nullo per tale ragione. Il rifiuto ha per solo effetto che la relativa obbligazione non diventa un debito della massa (consid. 3b). 4. Il credito del locatore di un locale commerciale per pigioni future va ammesso nel fallimento del conduttore almeno nella misura in cui al locatore spetta il diritto di ritenzione legale (consid. 4).

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