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BGE 104 III 77

Art. 93 LEF; pignoramento del salario. Nel determinare il minimo vitale, il reddito di lavoro di un figlio minorenne che vive in economia domestica con i genitori non può più essere aggiunto al salario del genitore escusso. Per converso, tale genitore non può rinunciare, a detrimento dei creditori, a che il figlio contribuisca adeguatamente al proprio mantenimento con quanto da lui stesso guadagnato, conformemente a ciò che prevede l'art. 323 cpv. 2 CC.

1 luglio 2014·Volume 104·III·Dossier: B.67/1978·1 visualizzazioni
DE

19. Entscheid vom 22. August 1978 i.S. B.

FR

Art. 93 LP; saisie de salaire. Lors de la détermination du minimum vital, le produit du travail d'un enfant mineur qui vit en ménage commun avec ses père et mère ne doit plus être ajouté au salaire du parent poursuivi. En revanche, ce parent ne saurait renoncer, au préjudice de ses créanciers, à ce que l'enfant contribue équitablement à son entretien sur le produit de son travail, conformément à l'art. 323 al. 2 CC.

IT

Art. 93 LEF; pignoramento del salario. Nel determinare il minimo vitale, il reddito di lavoro di un figlio minorenne che vive in economia domestica con i genitori non può più essere aggiunto al salario del genitore escusso. Per converso, tale genitore non può rinunciare, a detrimento dei creditori, a che il figlio contribuisca adeguatamente al proprio mantenimento con quanto da lui stesso guadagnato, conformemente a ciò che prevede l'art. 323 cpv. 2 CC.

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BGE 104 III 77 — Swissrulings