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BGE 104 III 68

Apertura del fallimento di una società con sede nel territorio dell'ex-Regno del Württemberg e contro la quale erano stati eseguiti sequestri nel Cantone di Zurigo. 1. La convenzione del 12 dicembre 1825/13 maggio 1826, conclusa tra diversi Cantoni della Confederazione Svizzera e il Regno del Württemberg in materia di fallimento e di trattamento dei rispettivi cittadini in caso di fallimento, costituisce diritto cantonale; la questione se la convenzione sia tuttora in vigore non va quindi decisa alla stregua del diritto federale (consid. 3). 2. La riserva di cui all'art. 271 cpv. 3 LEF concerne anche i trattati conclusi dai Cantoni. Se si presuppone che la convenzione con il Regno del Württemberg è tuttora in vigore, l'apertura del fallimento di una società con sede nel territorio di tale ex-regno fa venire meno i sequestri eseguiti nel Cantone di Zurigo nei confronti di detta società (consid. 4).

1 luglio 2014·Volume 104·III·Dossier: B.54/1978·2 visualizzazioni
DE

17. Auszug aus dem Entscheid vom 4. Juli 1978 i.S. Elmer, Schwald & Co.

FR

Ouverture de la faillite d'une société qui a son siège sur le territoire de l'ancien Royaume de Wurtemberg et contre laquelle avaient été exécutés des séquestres dans le canton de Zurich. 1. La Convention entre divers cantons de la Confédération suisse et le Royaume de Wurtemberg concernant la faillite et l'égalité de traitement des ressortissants des Etats contractants en matière de faillite, des 12 décembre 1825/13 mai 1826, constitue du droit cantonal; la question de savoir si elle est encore en vigueur ne se tranche donc pas selon le droit fédéral (c. 3). 2. La réserve de l'art. 271 al. 3 LP concerne également les traités conclus par les cantons. Si l'on part de l'idée que la convention avec le Royaume de Wurtemberg est toujours en vigueur, l'ouverture de la faillite d'une société ayant son siège sur le territoire du ci-devant Royaume de Wurtemberg entraîne donc la caducité des séquestres exécutés contre cette société dans le canton de Zurich (c. 4).

IT

Apertura del fallimento di una società con sede nel territorio dell'ex-Regno del Württemberg e contro la quale erano stati eseguiti sequestri nel Cantone di Zurigo. 1. La convenzione del 12 dicembre 1825/13 maggio 1826, conclusa tra diversi Cantoni della Confederazione Svizzera e il Regno del Württemberg in materia di fallimento e di trattamento dei rispettivi cittadini in caso di fallimento, costituisce diritto cantonale; la questione se la convenzione sia tuttora in vigore non va quindi decisa alla stregua del diritto federale (consid. 3). 2. La riserva di cui all'art. 271 cpv. 3 LEF concerne anche i trattati conclusi dai Cantoni. Se si presuppone che la convenzione con il Regno del Württemberg è tuttora in vigore, l'apertura del fallimento di una società con sede nel territorio di tale ex-regno fa venire meno i sequestri eseguiti nel Cantone di Zurigo nei confronti di detta società (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →