Concordato con abbandono dell'attivo. 1. Applicazione analogetica di disposizioni relative al fallimento. È in particolare applicabile l'art. 235 cp. 3 LEF, relativo alla costituzione legale dell'adunanza dei creditori nel fallimento? (consid. 1). 2. All'autorità del concordato non possono essere assegnati compiti che non sono previsti dalla legge (consid. 2).
24. Sentenza 7 aprile 1956 nella causa Scamara e liteconsorti.
Concordat par abandon d'actif. 1. Application analogique de dispositions relatives à la faillite. Doit-on appliquer, en particulier, l'art. 235 al. 3 LP, relatif à la constitution de l'assemblée des créanciers? (consid. 1). 2. On ne peut assigner à l'autorité de concordat d'autres tâches que celles qui sont prévues dans la loi (consid. 2).
Concordato con abbandono dell'attivo. 1. Applicazione analogetica di disposizioni relative al fallimento. È in particolare applicabile l'art. 235 cp. 3 LEF, relativo alla costituzione legale dell'adunanza dei creditori nel fallimento? (consid. 1). 2. All'autorità del concordato non possono essere assegnati compiti che non sono previsti dalla legge (consid. 2).