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BGE 82 III 85

Concordato con abbandono dell'attivo. 1. Applicazione analogetica di disposizioni relative al fallimento. È in particolare applicabile l'art. 235 cp. 3 LEF, relativo alla costituzione legale dell'adunanza dei creditori nel fallimento? (consid. 1). 2. All'autorità del concordato non possono essere assegnati compiti che non sono previsti dalla legge (consid. 2).

15 novembre 2007·Volume 82·III·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

24. Sentenza 7 aprile 1956 nella causa Scamara e liteconsorti.

FR

Concordat par abandon d'actif. 1. Application analogique de dispositions relatives à la faillite. Doit-on appliquer, en particulier, l'art. 235 al. 3 LP, relatif à la constitution de l'assemblée des créanciers? (consid. 1). 2. On ne peut assigner à l'autorité de concordat d'autres tâches que celles qui sont prévues dans la loi (consid. 2).

IT

Concordato con abbandono dell'attivo. 1. Applicazione analogetica di disposizioni relative al fallimento. È in particolare applicabile l'art. 235 cp. 3 LEF, relativo alla costituzione legale dell'adunanza dei creditori nel fallimento? (consid. 1). 2. All'autorità del concordato non possono essere assegnati compiti che non sono previsti dalla legge (consid. 2).

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BGE 82 III 85 — Swissrulings