Procedura di rivendicazione; sequestro. Perenzione del diritto di rivendicazione in seguito a ritardo doloso di un terzo nella notifica della sua pretesa all'ufficio d'esecuzione. 1. Un ritardo doloso sussiste già laddove il terzo, senza valido motivo, lasci trascorrere molto tempo prima di notificare la sua pretesa, pur dovendo essere consapevole d'ostacolare in tal modo lo svolgimento della procedura esecutiva (conferma della giurisprudenza). 2. Nella procedura di sequestro il terzo deve notificare la sua pretesa già in relazione con l'esecuzione del sequestro, e non soltanto dopo l'avvenuto pignoramento (consid. 4b). 3. Di regola, il terzo non può addurre il segreto bancario per giustificare il ritardo con cui ha notificato la propria pretesa (consid. 4c).
13. Auszug aus dem Entscheid vom 4. Juli 1978 i.S. Bank X.
Procédure de revendication: séquestre. Déchéance du droit de revendication ensuite du retard malicieux mis par un tiers à faire connaître sa prétention à l'Office des poursuites. 1. Le grief de retard malicieux est déjà justifié quand, sans motif valable, le tiers attend longtemps avant d'annoncer ses droits, alors qu'il doit être conscient qu'il entrave ainsi le déroulement de la procédure de poursuite (confirmation de jurisprudence). 2. Dans la procédure de séquestre, le tiers doit faire valoir sa prétention déjà dans le cadre de l'exécution du séquestre, non pas seulement après qu'a eu lieu la saisie (c. 4b). 3. Règle générale, le tiers ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier le retard qu'il a mis à annoncer sa prétention (c. 4c).
Procedura di rivendicazione; sequestro. Perenzione del diritto di rivendicazione in seguito a ritardo doloso di un terzo nella notifica della sua pretesa all'ufficio d'esecuzione. 1. Un ritardo doloso sussiste già laddove il terzo, senza valido motivo, lasci trascorrere molto tempo prima di notificare la sua pretesa, pur dovendo essere consapevole d'ostacolare in tal modo lo svolgimento della procedura esecutiva (conferma della giurisprudenza). 2. Nella procedura di sequestro il terzo deve notificare la sua pretesa già in relazione con l'esecuzione del sequestro, e non soltanto dopo l'avvenuto pignoramento (consid. 4b). 3. Di regola, il terzo non può addurre il segreto bancario per giustificare il ritardo con cui ha notificato la propria pretesa (consid. 4c).