BGE 104 II 337
Art. 485 cpv. 1, art. 560 cpv. 2 CC. Debitore di un'obbligazione personale garantita dalla cosa legata è l'erede, non il legatario; se il legatario paga il debito, egli è surrogato nei diritti del creditore e può esercitare il suo regresso nei confronti dell'erede (conferma della giurisprudenza).
1 luglio 2014·Volume 104·II·Dossier: C.158/1978·2 visualizzazioni
DE
58. Arrêt de la IIe Cour civile du 16 novembre 1978 dans la cause S. contre S.
FR
Art. 485 al. 1, art. 560 al. 2 CC. C'est l'héritier, non le légataire, qui devient débiteur de l'obligation personnelle garantie par la chose léguée: si le légataire paie la dette, il est subrogé aux droits du créancier et peut exercer son recours contre l'héritier (confirmation de jurisprudence).
IT
Art. 485 cpv. 1, art. 560 cpv. 2 CC. Debitore di un'obbligazione personale garantita dalla cosa legata è l'erede, non il legatario; se il legatario paga il debito, egli è surrogato nei diritti del creditore e può esercitare il suo regresso nei confronti dell'erede (conferma della giurisprudenza).