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BGE 104 II 293

Art. 277 cpv. 2 CC; durata dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio. Non v'è violazione del diritto federale quando non sia indicato nel dispositivo della sentenza, ma soltanto nei suoi considerandi, che i genitori hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio oltre la sua maggiore età, sino alla conclusione della sua formazione. Ciò vale in ogni caso laddove, al momento in cui è pronunciata la sentenza, s'ignori ancora affatto se il figlio avrà concluso la propria formazione al raggiungimento della maggiore età.

1 luglio 2014·Volume 104·II·Dossier: C.157/1978·2 visualizzazioni
DE

50. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 5. Oktober 1978 i.S. G. gegen B.

FR

Art. 277 al. 2 CC; durée de l'obligation d'entretien des parents. Il n'y a pas de violation du droit fédéral quand il n'est pas dit dans le dispositif du jugement, mais seulement dans les considérants, que les parents ont l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant au-delà de sa majorité jusqu'à la fin de sa formation. Il en est ainsi en tout cas quand, au moment où le jugement est rendu, on ignore encore totalement si l'enfant aura ou non achevé sa formation à sa majorité.

IT

Art. 277 cpv. 2 CC; durata dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio. Non v'è violazione del diritto federale quando non sia indicato nel dispositivo della sentenza, ma soltanto nei suoi considerandi, che i genitori hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio oltre la sua maggiore età, sino alla conclusione della sua formazione. Ciò vale in ogni caso laddove, al momento in cui è pronunciata la sentenza, s'ignori ancora affatto se il figlio avrà concluso la propria formazione al raggiungimento della maggiore età.

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