Art. 153 cpv. 1 CC. L'obbligo di versare una rendita ai sensi degli art. 151 o 152 CC cessa se, dopo il divorzio, il coniuge che ha diritto alla rendita vive con una persona del sesso opposto in un'unione analoga al matrimonio, ma non passa a nuove nozze soltanto per evitare la perdita del diritto alla rendita che interverrebbe quale effetto legale del nuovo matrimonio.
25. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. August 1978 i.S. M. gegen M.
Art. 153 al. 1 CC. L'obligation de verser une rente en vertu des art. 151 ou 152 CC prend fin également si, après le divorce, l'époux qui a droit à la rente vit avec une personne du sexe opposé en une union analogue au mariage, mais ne se marie pas à la seule fin d'échapper à la cessation du droit à la rente, conséquence légale du remariage.
Art. 153 cpv. 1 CC. L'obbligo di versare una rendita ai sensi degli art. 151 o 152 CC cessa se, dopo il divorzio, il coniuge che ha diritto alla rendita vive con una persona del sesso opposto in un'unione analoga al matrimonio, ma non passa a nuove nozze soltanto per evitare la perdita del diritto alla rendita che interverrebbe quale effetto legale del nuovo matrimonio.