Art. 5bis cpv. 4 LAMI e art. 12 Ord. II. - I frontalieri che devono abbandonare l'assicurazione collettiva possono chiedere il loro trasferimento nell'assicurazione individuale anche se il permesso di frontaliero scade e non viene prolungato a causa di malattia. - La cassa-malati può delegare al datore di lavoro l'obbligo d'informare gli assicurati a titolo collettivo del loro diritto di trasferirsi nell'assicurazione individuale; tuttavia la cassa rimane responsabile dell'osservanza di questo dovere da parte del datore di lavoro.
19. Auszug aus dem Urteil vom 28. Juni 1977 i.S. Pannuti gegen Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe und verwandte Berufe (SKBH) und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Art. 5bis al. 4 LAMA et art. 12 Ord. II. - Les frontaliers qui doivent sortir de l'assurance collective peuvent demander leur transfert dans l'assurance individuelle même si l'autorisation de frontalier dont ils sont titulaires arrive à échéance et n'est pas renouvelée pour cause de maladie. - La caisse-maladie peut déléguer à l'employeur l'obligation de renseigner les assurés collectifs sur le droit de passer dans l'assurance individuelle; mais elle reste responsable de l'accomplissement de ce devoir par l'employeur.
Art. 5bis cpv. 4 LAMI e art. 12 Ord. II. - I frontalieri che devono abbandonare l'assicurazione collettiva possono chiedere il loro trasferimento nell'assicurazione individuale anche se il permesso di frontaliero scade e non viene prolungato a causa di malattia. - La cassa-malati può delegare al datore di lavoro l'obbligo d'informare gli assicurati a titolo collettivo del loro diritto di trasferirsi nell'assicurazione individuale; tuttavia la cassa rimane responsabile dell'osservanza di questo dovere da parte del datore di lavoro.