1. Art. 19 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la procedura di concordato per le banche e le casse di risparmio: inizio della decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità di concordato. Art. 79 cpv. 1 OG: i nova non suscettibili di essere proposti nella procedura cantonale, devono essere fatti valere nel termine di ricorso, rispettivamente in quello di risposta (consid. 1). 2. La competenza dell'autorità di concordato è limitata alle facoltà di un organo esecutivo: l'art. 17 cpv. 1 del regolamento del Tribunale federale dell'11 aprile 1935 non permette a questa autorità di sostituirsi al giudice ordinario (come, nel caso concreto, per ordinare la restituzione delle indennità percepite dagli amministratori, quale sanzione di una gestione criticabile) (consid. 2).
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 novembre 1977 dans la cause Claus contre Banque de crédit international, en liquidation concordataire
1. Art. 19 al. 1 OTF du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne: point de départ du délai pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de concordat. Art. 79 al. 1 OJ: doivent être invoqués dans le délai de recours, respectivement de réponse, les nova susceptibles d'être présentés devant le Tribunal fédéral faute d'avoir pu l'être dans la procédure cantonale (c. 1). 2. La compétence de l'autorité de concordat est limitée aux pouvoirs d'un organe d'exécution: l'art. 17 al. 1 de l'OTF du 11 avril 1935 ne permet pas à ladite autorité de se substituer au juge ordinaire (ainsi, en l'espèce, d'ordonner restitution des émoluments d'administrateur comme sanction d'une gestion critiquable) (c. 2).
1. Art. 19 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la procedura di concordato per le banche e le casse di risparmio: inizio della decorrenza del termine per ricorrere al Tribunale federale contro la decisione dell'autorità di concordato. Art. 79 cpv. 1 OG: i nova non suscettibili di essere proposti nella procedura cantonale, devono essere fatti valere nel termine di ricorso, rispettivamente in quello di risposta (consid. 1). 2. La competenza dell'autorità di concordato è limitata alle facoltà di un organo esecutivo: l'art. 17 cpv. 1 del regolamento del Tribunale federale dell'11 aprile 1935 non permette a questa autorità di sostituirsi al giudice ordinario (come, nel caso concreto, per ordinare la restituzione delle indennità percepite dagli amministratori, quale sanzione di una gestione criticabile) (consid. 2).