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BGE 103 III 97

Promessa di vendita accompagnata da un diritto di compera annotato nel registro fondiario. Stipulazione successiva dell'atto definitivo. Azione rivocatoria. 1. Art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF. In linea di principio, soltanto un creditore che abbia ottenuto un attestato definitivo di carenza di beni può conseguire un giudizio con cui si accoglie un'azione rivocatoria (conferma della giurisprudenza) (consid. 1). 2. Costituisce un contratto di compravendita immobiliare, e non un contratto preliminare, la "promessa di vendita" stipulata con atto pubblico e nella quale i contraenti si sono accordati su tutti gli elementi del contratto: il fatto che il compratore s'impegni ad acquistare "per sé o per persona che si riserva di nominare" e che l'iscrizione nel registro fondiario sia prevista per una data ulteriore, non comporta per le parti la necessità di concludere tra di loro un nuovo contratto (consid. 2a). 3. È possibile collegare un contratto di compravendita immobiliare con un diritto di compera annotato nel registro fondiario. Ove il contratto sia stato concluso nella forma della promessa di vendita, la stipulazione dell'atto definitivo implica l'esercizio del diritto di compera (consid. 2b). 4. L'atto di natura obbligatoria è soggetto all'azione rivocatoria ove la prestazione dovuta in virtù di esso sia garantita con effetto reale da un'annotazione nel registro fondiario (consid. 2c).

1 luglio 2014·Volume 103·III·Dossier: C.252/1977·2 visualizzazioni
DE

19. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 décembre 1977 dans la cause Blum contre Banque de commerce et de financement "Bancofin" S.A.

FR

Promesse de vente assortie d'un droit d'emption annoté au registre foncier. Passation subséquente de l'acte définitif. Action révocatoire. 1. Art. 285 al. 2 ch. 1 LP. En principe, ne peut obtenir un jugement admettant une action révocatoire que le créancier au bénéfice d'un acte de défaut de biens définitif (confirmation de jurisprudence) (c. 1). 2. Constitue une vente immobilière, non une promesse de contracter, la promesse de vente, passée en la forme authentique, dans laquelle les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments du contrat: le fait que l'acheteur s'engage à acquérir "pour soi ou son nommable", et que l'inscription au registre foncier est prévue pour une date ultérieure n'entraîne pas, pour les parties, la nécessité de conclure entre elles un nouveau contrat (c. 2a). 3. Il est possible d'assortir un contrat de vente immobilière d'un droit d'emption annoté au registre foncier. Au cas où le contrat a été conclu sous la forme d'une promesse de vente, la passation de l'acte définitif implique l'exercice du droit d'emption (c. 2b). 4. L'acte générateur d'obligation est soumis à l'action révocatoire lorsque la prestation due en vertu de cet acte est garantie par une sûreté réelle sous la forme d'une annotation au registre foncier (c. 2c).

IT

Promessa di vendita accompagnata da un diritto di compera annotato nel registro fondiario. Stipulazione successiva dell'atto definitivo. Azione rivocatoria. 1. Art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF. In linea di principio, soltanto un creditore che abbia ottenuto un attestato definitivo di carenza di beni può conseguire un giudizio con cui si accoglie un'azione rivocatoria (conferma della giurisprudenza) (consid. 1). 2. Costituisce un contratto di compravendita immobiliare, e non un contratto preliminare, la "promessa di vendita" stipulata con atto pubblico e nella quale i contraenti si sono accordati su tutti gli elementi del contratto: il fatto che il compratore s'impegni ad acquistare "per sé o per persona che si riserva di nominare" e che l'iscrizione nel registro fondiario sia prevista per una data ulteriore, non comporta per le parti la necessità di concludere tra di loro un nuovo contratto (consid. 2a). 3. È possibile collegare un contratto di compravendita immobiliare con un diritto di compera annotato nel registro fondiario. Ove il contratto sia stato concluso nella forma della promessa di vendita, la stipulazione dell'atto definitivo implica l'esercizio del diritto di compera (consid. 2b). 4. L'atto di natura obbligatoria è soggetto all'azione rivocatoria ove la prestazione dovuta in virtù di esso sia garantita con effetto reale da un'annotazione nel registro fondiario (consid. 2c).

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