Skip to content
BGE 103 II 88

Divisione dell'eredità; riduzione. 1. Se un fondo è attribuito per testamento a un erede "al suo valore ufficiale", la differenza tra questo valore e il valore commerciale del fondo deve essere considerata quale legato (consid. 3b). 2. L'eccezione di riduzione può essere sollevata anche nel processo di divisione, sia dall'attore che dal convenuto (consid. 3c). 3. Se il disponente ha prescritto la divisione dell'eredità mediante formazione di lotti, gli eredi partecipano proporzionalmente alla loro quota alla modifica del valore dei beni dell'eredità intervenuta tra la morte del disponente e la divisione dell'eredità (consid. 4).

1 luglio 2014·Volume 103·II·Dossier: C.237/1976·1 visualizzazioni
DE

14. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. Februar 1977 i.S. B. gegen B.

FR

Partage de succession; réduction. 1. Si un immeuble est attribué par testament à un héritier "à sa valeur officielle", la différence entre cette valeur et la valeur commerciale de l'immeuble doit être considérée comme un legs (consid. 3b). 2. L'exception de réduction peut être opposée également dans le procès en partage, aussi bien par le demandeur que par le défendeur (consid. 3c). 3. Si le de cujus a disposé de ses biens par attribution de parts, les héritiers participent en proportion à la modification de la valeur des biens de la succession intervenue entre le jour du décès et celui du partage (consid. 4).

IT

Divisione dell'eredità; riduzione. 1. Se un fondo è attribuito per testamento a un erede "al suo valore ufficiale", la differenza tra questo valore e il valore commerciale del fondo deve essere considerata quale legato (consid. 3b). 2. L'eccezione di riduzione può essere sollevata anche nel processo di divisione, sia dall'attore che dal convenuto (consid. 3c). 3. Se il disponente ha prescritto la divisione dell'eredità mediante formazione di lotti, gli eredi partecipano proporzionalmente alla loro quota alla modifica del valore dei beni dell'eredità intervenuta tra la morte del disponente e la divisione dell'eredità (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →