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BGE 102 IV 273

Art. 194 CP. Per "indurre" ai sensi di questa disposizione è da intendere l'esercizio sulla persona minore di un influsso esteriore determinante, tale da modificare la sua volontà (conferma della giurisprudenza). Per fondare la sua convinzione su questo punto il giudice deve acclarare nella misura del possibile l'insieme delle relazioni tra i due interessati e non limitare i propri accertamenti ai momenti che hanno preceduto immediatamente l'atto di libidine (consid. 1).

1 luglio 2014·Volume 102·IV·Dossier: Str.233/1976·2 visualizzazioni
DE

64. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 septembre 1976 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud

FR

Art. 194 CP. Par "induire" au sens de cette disposition, il faut entendre le fait d'exercer sur le mineur une influence extérieure déterminante qui l'amène à modifier sa volonté (confirmation de jurisprudence). Pour fonder sa conviction sur ce point, le juge doit faire toute la lumière possible sur l'ensemble des relations des deux partenaires, sans limiter ses investigations aux moments qui ont immédiatement précédé la débauche (consid. 1).

IT

Art. 194 CP. Per "indurre" ai sensi di questa disposizione è da intendere l'esercizio sulla persona minore di un influsso esteriore determinante, tale da modificare la sua volontà (conferma della giurisprudenza). Per fondare la sua convinzione su questo punto il giudice deve acclarare nella misura del possibile l'insieme delle relazioni tra i due interessati e non limitare i propri accertamenti ai momenti che hanno preceduto immediatamente l'atto di libidine (consid. 1).

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