1. Art. 68 CP. Allorquando un colpevole debba essere punito per un reato con una pena privativa della libertà personale, e per un altro reato con una multa, le due pene vanno cumulate (conferma della giurisprudenza) (consid. II 5). 2. Pena complementare; art. 68 n. 2, 350 n. 2 CP a) Prima di pronunciare una pena complementare occorre attendere che la prima condanna sia divenuta definitiva. In un caso maturo per il giudizio può tuttavia essere deciso immediatamente; deve allora essere pronunciata una pena indipendente, alla quale sarà aggiunta, nel quadro dell'altro procedimento, una pena complementare ai sensi dell'art. 68 n. 2; ove ciò non avvenisse, il condannato potrà chiedere l'applicazione dell'art. 350 n. 2 CP (consid. II 4a). b) Ove un reato sia stato commesso dopo che in un altro procedimento sia stata pronunciata una decisione di condanna, ma prima che quest'ultima sia divenuta definitiva, non deve essere determinata una pena complementare, né fissata una pena unica (consid. II 4b).
54. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 5. November 1976 i.S. R. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich
1. Art. 68 CP. Lorsqu'un condamné doit être puni d'une peine privative de liberté pour une infraction et que pour une autre il doit être frappé d'une amende, les deux peines doivent être cumulées (confirmation de jurisprudence) (consid. II 5). 2. Peine complémentaire; art. 68 ch. 2, 350 ch. 2 CP. a) Avant qu'une peine complémentaire ne soit prononcée, il faut attendre que le premier jugement soit entré en force. Il peut toutefois être statué immédiatement sur un cas en état d'être jugé, mais c'est alors une peine indépendante qui doit être prononcée, à laquelle, dans le cadre de l'autre procédure, une peine complémentaire sera ajoutée, conformément à l'art. 68 ch. 2 CP. S'il n'est pas procédé ainsi, le condamné pourra se prévaloir de l'art. 350 ch. 2 CP (consid. II 4a). b) Lorsqu'une infraction est commise après le prononcé d'un jugement rendu dans une autre affaire pénale, mais avant son entrée en force, il ne faut prononcer ni une peine d'ensemble, ni une peine complémentaire (consid. II 4b).
1. Art. 68 CP. Allorquando un colpevole debba essere punito per un reato con una pena privativa della libertà personale, e per un altro reato con una multa, le due pene vanno cumulate (conferma della giurisprudenza) (consid. II 5). 2. Pena complementare; art. 68 n. 2, 350 n. 2 CP a) Prima di pronunciare una pena complementare occorre attendere che la prima condanna sia divenuta definitiva. In un caso maturo per il giudizio può tuttavia essere deciso immediatamente; deve allora essere pronunciata una pena indipendente, alla quale sarà aggiunta, nel quadro dell'altro procedimento, una pena complementare ai sensi dell'art. 68 n. 2; ove ciò non avvenisse, il condannato potrà chiedere l'applicazione dell'art. 350 n. 2 CP (consid. II 4a). b) Ove un reato sia stato commesso dopo che in un altro procedimento sia stata pronunciata una decisione di condanna, ma prima che quest'ultima sia divenuta definitiva, non deve essere determinata una pena complementare, né fissata una pena unica (consid. II 4b).