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BGE 102 IV 191

Art. 110 n. 5, art. 251 n. 1 CP. Falsità in documenti. 1. La creazione di fatture e di lettere commerciali fittizie a nome di un'altra ditta, ma con il suo accordo, non costituisce falsità. Un caso di falsificazione è per converso ravvisabile nel fatto di antidatare tali scritti (consid. 1). 2. Fatture e lettere non sono in generale atte a provare la veridicità del loro contenuto. Tale attitudine è invece insita nelle attestazioni bancarie (consid. 2 e 3). 3. Disegno eventuale di procacciare ad un terzo un indebito profitto (consid. 4).

1 luglio 2014·Volume 102·IV·Dossier: Str.418/1975·2 visualizzazioni
DE

43. Urteil des Kassationshofes vom 10. September 1976 i.S. Senn gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

FR

Art. 110 ch. 5, art. 251 ch. 1 CP. Faux dans les titres. 1. La création de factures et de lettres commerciales fictives, au nom d'une autre firme, mais avec l'accord de celle-ci, ne constitue pas un faux. C'est en revanche une falsification que d'antidater ces écrits (consid. 1). 2. Des factures et des lettres ne sont en règle générale pas propres à établir la véracité de leur contenu, au contraire des relevés de banque qui ont précisément cette fonction (consid. 2 et 3). 3. Dessein éventuel de procurer un avantage illicite à un tiers (consid. 4).

IT

Art. 110 n. 5, art. 251 n. 1 CP. Falsità in documenti. 1. La creazione di fatture e di lettere commerciali fittizie a nome di un'altra ditta, ma con il suo accordo, non costituisce falsità. Un caso di falsificazione è per converso ravvisabile nel fatto di antidatare tali scritti (consid. 1). 2. Fatture e lettere non sono in generale atte a provare la veridicità del loro contenuto. Tale attitudine è invece insita nelle attestazioni bancarie (consid. 2 e 3). 3. Disegno eventuale di procacciare ad un terzo un indebito profitto (consid. 4).

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