Art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO, art. 28 cpv. 2 CC e 49 CO. Nullità di disposizioni contrattuali che limitano in modo inammissibile la libertà di un lavoratore. Disposizioni che permettono a un club di calcio che ha disdetto il contratto di lavoro di un giocatore di rifiutare di rilasciargli la lettera di uscita senza la quale egli non può ottenere il suo trasferimento in un altro club, e di conseguenza la sua qualifica in divisione nazionale per la durata di due anni. Nullità di queste disposizioni rispetto alle regole sul divieto di concorrenza (consid. 5), agli art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO (consid. 6) e alle condizioni di liceità del boicotto (consid. 7). Azione di risarcimento del danno (art. 28 cpv. 2 CC; consid. 8) e di riparazione del torto morale (art. 49 CO; consid. 9).
32. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 juin 1976 dans la cause Servette Football Club contre Perroud.
Art. 27 al. 2 CC et 20 CO, art. 28 al. 2 CC et 49 CO. Nullité de dispositions contractuelles qui restreignent de manière inadmissible la liberté d'un travailleur. Dispositions permettant à un club de football qui a résilié le contrat de travail d'un joueur de refuser de lui délivrer la lettre de sortie sans laquelle il ne peut obtenir son transfert dans un autre club, et partant sa qualification en ligue nationale pour une durée de deux ans. Nullité de ces dispositions au regard des règles sur la prohibition de concurrence (consid. 5), des art. 27 al. 2 CC et 20 CO (consid. 6) et des conditions de la licéité du boycott (consid. 7). Action en dommages-intérêts (art. 28 al. 2 CC; consid. 8) et en réparation du tort moral (art. 49 CO; consid. 9).
Art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO, art. 28 cpv. 2 CC e 49 CO. Nullità di disposizioni contrattuali che limitano in modo inammissibile la libertà di un lavoratore. Disposizioni che permettono a un club di calcio che ha disdetto il contratto di lavoro di un giocatore di rifiutare di rilasciargli la lettera di uscita senza la quale egli non può ottenere il suo trasferimento in un altro club, e di conseguenza la sua qualifica in divisione nazionale per la durata di due anni. Nullità di queste disposizioni rispetto alle regole sul divieto di concorrenza (consid. 5), agli art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO (consid. 6) e alle condizioni di liceità del boicotto (consid. 7). Azione di risarcimento del danno (art. 28 cpv. 2 CC; consid. 8) e di riparazione del torto morale (art. 49 CO; consid. 9).