1. Art. 46 OG: La determinazione della quota spettante a un partecipante uscente è una causa per diritti di carattere pecuniario ai sensi di questa disposizione, anche se la procedura venne condotta davanti all'autorità cantonale secondo le regole della giurisdizione volontaria (consid. 1). 2. Art. 346 CC: al di fuori di questa disposizione la legge non da alcuna indicazione circa il modo di procedere alla divisione dei beni comuni. Tale questione può fare oggetto di un accordo tra le parti (consid. 3 lett. a e b). 3. Art. 344, 651 e 617 cpv. 2 CC: a) Il campo di applicazione dell'art. 617 cpv. 2 CC e la stima secondo il reddito non sono limitati alle successioni agricole propriamente dette; il giudice non viola il diritto federale applicando per analogia questa norma alla stima di fondi, quando deve procedere alla divisione conformemente agli art. 344 e 351 CC (consid. 3 lett. a e b). b) La proprietà comune si trasforma in proprietà individuale solo al momento della divisione effettiva. La stima dei beni comuni deve avvenire in questo momento (consid. 4 lett. a). c) Il partecipante sortente non ha diritto a interessi moratori che dal momento in cui la liquidazione interviene materialmente; fino ad allora parteciperà al reddito dell'indivisione (consid. 5). d) L'art. 617 cpv. 2 CC non è di diritto imperativo, soprattutto allorquando è applicato per analogia, al di fuori di una successione agricola propriamente detta (consid. 7).
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 juin 1976 dans la cause Mercier-Mandrot contre succession de Roger Mandrot et Cst.
1. Art. 46 OJ: La détermination de la part liquide d'un indivis sortant constitue une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire au sens de cette disposition, même si la procédure s'est déroulée devant l'autorité cantonale selon les règles de la juridiction gracieuse (consid. 1). 2. Art. 346 CC: En dehors de cette disposition, la loi ne donne aucune indication sur la manière de procéder au partage de l'indivision. Cette question peut faire l'objet d'un accord des parties (consid. 3 litt. a et b). 3. Art. 344, 651 et 617 al. 2 CC: a) Le champ d'application de l'art. 617 al. 2 CC et le calcul à la valeur de rendement ne sont pas limités aux successions paysannes proprement dites; le juge ne viole pas le droit fédéral en appliquant par analogie cette règle à l'estimation des immeubles, lorsqu'il doit procéder au partage conformément aux art. 344 et 651 CC (consid. 3 litt. c et d). b) C'est seulement lors du partage effectif que la propriété commune se transforme en propriété individuelle. L'estimation des biens indivis doit être faite à ce moment (consid. 4 litt. a). c) L'indivis sortant n'a droit à des intérêts moratoires que dès le moment où la liquidation intervient matériellement; jusque-là, il participera au revenu de l'indivision (consid. 5). d) L'art. 617 al. 2 CC n'est pas de droit impératif, surtout lorsqu'il est appliqué par analogie, hors du cadre d'une succession paysanne proprement dite (consid. 7).
1. Art. 46 OG: La determinazione della quota spettante a un partecipante uscente è una causa per diritti di carattere pecuniario ai sensi di questa disposizione, anche se la procedura venne condotta davanti all'autorità cantonale secondo le regole della giurisdizione volontaria (consid. 1). 2. Art. 346 CC: al di fuori di questa disposizione la legge non da alcuna indicazione circa il modo di procedere alla divisione dei beni comuni. Tale questione può fare oggetto di un accordo tra le parti (consid. 3 lett. a e b). 3. Art. 344, 651 e 617 cpv. 2 CC: a) Il campo di applicazione dell'art. 617 cpv. 2 CC e la stima secondo il reddito non sono limitati alle successioni agricole propriamente dette; il giudice non viola il diritto federale applicando per analogia questa norma alla stima di fondi, quando deve procedere alla divisione conformemente agli art. 344 e 351 CC (consid. 3 lett. a e b). b) La proprietà comune si trasforma in proprietà individuale solo al momento della divisione effettiva. La stima dei beni comuni deve avvenire in questo momento (consid. 4 lett. a). c) Il partecipante sortente non ha diritto a interessi moratori che dal momento in cui la liquidazione interviene materialmente; fino ad allora parteciperà al reddito dell'indivisione (consid. 5). d) L'art. 617 cpv. 2 CC non è di diritto imperativo, soprattutto allorquando è applicato per analogia, al di fuori di una successione agricola propriamente detta (consid. 7).