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BGE 102 II 81

Art. 24 cpv. 3 CO. Questa disposizione concerne unicamente gli errori di calcolo che si appalesano nelle dichiarazioni di volontà concordi delle parti (consid. 1). La culpa in contrahendo presuppone che una parte nasconda all'altra qualche cosa che questa non conosceva e che non era tenuta di conoscere (consid. 2).

1 luglio 2014·Volume 102·II·Dossier: C.104/1976·2 visualizzazioni
DE

14. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Juni 1976 i.S. Vanoli Betonwerk gegen Thomas Domenig und Mitbeteiligte.

FR

Art. 24 al. 3 CO. Cette disposition ne concerne que les erreurs de calcul qui se manifestent dans les déclarations de volonté concordantes des deux parties (consid. 1). La culpa in contrahendo suppose que l'on cache à l'autre partie quelque chose qu'elle ne connaît pas et n'est pas tenue de connaître (consid. 2).

IT

Art. 24 cpv. 3 CO. Questa disposizione concerne unicamente gli errori di calcolo che si appalesano nelle dichiarazioni di volontà concordi delle parti (consid. 1). La culpa in contrahendo presuppone che una parte nasconda all'altra qualche cosa che questa non conosceva e che non era tenuta di conoscere (consid. 2).

Vedi originale(bger.ch) →