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BGE 101 IV 238

Art. 47 cpv. 5 ONCS. Con riserva dei casi previsti dall'art. 26 cpv. 2 LCS, il conducente di un veicolo può contare che un pedone, il quale abbia raggiunto un'isola spartitraffico, vi effettui una fermata prudenziale prima di proseguire la sua marcia sulla carreggiata. Tale principio vale anche laddove l'isola spartitraffico non sia collegata con un passaggio pedonale, nonché laddove non si sia in presenza di una vera e propria isola spartitraffico, bensì di un'installazione che adempia la stessa funzione (per esempio, una piattaforma asfaltata, ubicata alla confluenza di due strade).

1 luglio 2014·Volume 101·IV·Dossier: Str.95/1975·1 visualizzazioni
DE

53. Urteil des Kassationshofes vom 25. April 1975 i.S. Jucker gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich

FR

Art. 47 al. 5 OCR. Sous réserve des cas prévus à l'art. 26 al. 2 LCR, le conducteur d'un véhicule est en droit d'attendre qu'un piéton observera par précaution un temps d'arrêt lorsqu'il aura atteint un îlot de sécurité, avant de poursuivre son chemin sur la chaussée. Ce principe vaut également lorsque l'îlot n'est pas traversé par un passage de sécurité, ou lorsqu'il ne se présente pas à proprement parler comme un refuge, pour autant qu'il remplisse la même fonction (plate-forme asphaltée au confluent de deux routes, par exemple).

IT

Art. 47 cpv. 5 ONCS. Con riserva dei casi previsti dall'art. 26 cpv. 2 LCS, il conducente di un veicolo può contare che un pedone, il quale abbia raggiunto un'isola spartitraffico, vi effettui una fermata prudenziale prima di proseguire la sua marcia sulla carreggiata. Tale principio vale anche laddove l'isola spartitraffico non sia collegata con un passaggio pedonale, nonché laddove non si sia in presenza di una vera e propria isola spartitraffico, bensì di un'installazione che adempia la stessa funzione (per esempio, una piattaforma asfaltata, ubicata alla confluenza di due strade).

Vedi originale(bger.ch) →