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BGE 101 III 58

Procedura di sequestro. 1. Investito di una richiesta di sequestro, l'ufficio d'esecuzione deve invitare il terzo presso cui si trovano gli oggetti sequestrandi a fornire precise informazioni; l'ufficio deve quindi decidere se il sequestro è infruttuoso, riuscito o suscettibile di esserlo (consid. 1 - conferma della giurisprudenza). 2. Quando l'azione di riconoscimento del credito è domandata a un Tribunale arbitrale, il creditore, se il Tribunale non è già costituito, deve agire nel termine di dieci giorni per la designazione degli arbitri. Costituito il Tribunale arbitrale il creditore deve proporre l'azione nel termine di 10 giorni (consid. 2). 3. Le banche sono obbligate a informare l'ufficio d'esecuzione circa i beni sequestrati che detengono e non possono invocare il segreto bancario. Se tuttavia rifiutano la loro collaborazione all'ufficio d'esecuzione, esse sono civilmente responsabili per eventuali danni. Ciononostante, se il sequestro è decretato in garanzia di un credito la cui esistenza è ancora incerta al momento della sua esecuzione, non possono essere comminate sanzioni penali alla banca in questo stadio preliminare della procedura (consid. 3).

1 luglio 2014·Volume 101·III·Dossier: B.86/1974·1 visualizzazioni
DE

12. Arrêt du 26 février 1975 dans la cause Libyan National Oil Corporation.

FR

Procédure de séquestre. 1. Saisi d'une requête de séquestre, l'Office des poursuites doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis doit prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué, a abouti ou peut avoir abouti (consid. 1, confirmation de jurisprudence). 2. Lorsque l'action en validation d'un séquestre est de la compétence d'un Tribunal arbitral, le créancier, si ce Tribunal n'est pas déjà constitué, doit entreprendre dans les dix jours les démarches en vue de la désignation des arbitres. Le Tribunal arbitral une fois constitué, le créancier doit introduire son action dans les dix jours (consid. 2). 3. Les banques sont tenues de renseigner l'Office des poursuites sur les biens séquestrés qu'elles détiennent et ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire. Si elles refusent néanmoins de prêter leur concours à l'Office, elles engagent leur responsabilité civile; cependant, lorsque le séquestre est ordonné en garantie d'une créance dont l'existence est encore incertaine au moment où il est exécuté, une banque ne peut être menacée de sanctions pénales à ce stade préliminaire de la poursuite (consid. 3).

IT

Procedura di sequestro. 1. Investito di una richiesta di sequestro, l'ufficio d'esecuzione deve invitare il terzo presso cui si trovano gli oggetti sequestrandi a fornire precise informazioni; l'ufficio deve quindi decidere se il sequestro è infruttuoso, riuscito o suscettibile di esserlo (consid. 1 - conferma della giurisprudenza). 2. Quando l'azione di riconoscimento del credito è domandata a un Tribunale arbitrale, il creditore, se il Tribunale non è già costituito, deve agire nel termine di dieci giorni per la designazione degli arbitri. Costituito il Tribunale arbitrale il creditore deve proporre l'azione nel termine di 10 giorni (consid. 2). 3. Le banche sono obbligate a informare l'ufficio d'esecuzione circa i beni sequestrati che detengono e non possono invocare il segreto bancario. Se tuttavia rifiutano la loro collaborazione all'ufficio d'esecuzione, esse sono civilmente responsabili per eventuali danni. Ciononostante, se il sequestro è decretato in garanzia di un credito la cui esistenza è ancora incerta al momento della sua esecuzione, non possono essere comminate sanzioni penali alla banca in questo stadio preliminare della procedura (consid. 3).

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